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Approvazione delledisposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (in
Gazz. Uff., 24 ottobre 1988, n. 250, s.o.). — Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Art. 1

Principi generali del processo minorile.

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le
disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto,
quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono
applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative
del minorenne.
2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività
processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le
ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Art. 2.

Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni
rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento
giudiziario:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni;
b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per
i minorenni;
c) il tribunale per i minorenni;
d) il procuratore generale presso la corte di appello;
e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Art. 3.

Competenza.

1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi
dai minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per
i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di
sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando
erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento
del venticinquesimo anno di età.

Art. 4.

Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.

1. Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i
provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni,
l’autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne
abitualmente dimora dell’inizio e dell’esito del procedimento penale
promosso in altra circoscrizione territoriale.

Art. 5.

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i
minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia
giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche
attitudini e preparazione.

Art. 6.

Servizi minorili.

1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si
avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si
avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Art. 7.

Notifiche all’esercente la potestà dei genitori.

1. L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza
devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la
potestà dei genitori.

Art. 8.

Accertamento sull’età del minorenne.

1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il
giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore
età, questa è presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è
ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici.

Art. 9.

Accertamenti sulla personalità del minorenne.

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa
le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali
del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di
responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché
disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali
provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono
sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti
con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna
formalità.

Art. 10.

Inammissibilità dell’azione civile.

1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non
è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il
risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio
civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal
reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per
conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Art. 11.

Difensore di ufficio dell’imputato minorenne.

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 97 del codice di procedura
penale, il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei
difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12.

Assistenza all’imputato minorenne.

1. L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è
assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza
dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e
ammessa dall’autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi
indicati nell’articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al
compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del
minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2,
nell’interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili
esigenze processuali.

Art. 13.

Divieto di pubblicazione e di divulgazione.

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi
mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione
del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del
dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 14.

Casellario giudiziale per i minorenni.

1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del
procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l’ufficio
del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle
annotazioni di cui è prevista l’iscrizione da particolari
disposizioni di legge, l’estratto dei provvedimenti indicati
nell’articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti
minorenni nati nel distretto.
2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati
all’estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita
nel territorio dello Stato si conservano nell’ufficio del casellario
presso il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i
minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale
si riferiscono o alla autorità giudiziaria.

Art. 15.

Eliminazione delle iscrizioni.

1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse
all’ufficio del casellario giudiziale previsto dall’articolo 685 del
codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della
persona alla quale si riferiscono.
2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale
sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della
persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono
eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.

Capo II

Art. 16.

Arresto in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
procedere all’arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei
delitti per i quali, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la
misura della custodia cautelare.
2. Omissis.
3. Nell’avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità
del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne.

Art. 17.

Fermo di minorenne indiziato di delitto.

1. é consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per
il quale, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura
della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la
pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Art. 18.

Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l’arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata
notizia al pubblico ministero nonché all’esercente la potestà dei
genitori e all’eventuale affidatario e informano tempestivamente i
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.
2. Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico
ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso
un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o
autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle
modalità del fatto, dell’età e della situazione familiare del
minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre
che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi
rimanga a sua disposizione.
3. Oltre nei casi previsti dall’articolo 389 del codice di
procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato
che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene
di non dovere richiedere l’applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il
pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti
a sé.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e
391 del codice di procedura penale.

Art. 18-bis.

Accompagnamento a seguito di flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza
di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua
consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a
persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può
essere trattenuto oltre dodici ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
proceduto all’accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico
ministero e informano tempestivamente i servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare
l’esercente la potestà dei genitori e l’eventuale affidatario a
presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il
minorenne.
3. L’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e
la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato
sono avvertiti dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico
ministero e di vigilare sul suo comportamento.
4. Quando non è possibile provvedere all’invito previsto dal comma
2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla
quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente
inidonea ad adempiere l’obbligo previsto dal comma 3, la polizia
giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale
dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro
di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o
autorizzata che provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi
2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

Art. 19.

Misure cautelari per i minorenni.

1. Nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere
applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel
presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei
criteri indicati nell’articolo 275 del codice di procedura penale,
dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non
si applica la disposizione dell’articolo 275, comma 3, secondo
periodo, del codice di procedura penale.
3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida
l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia,
i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione
con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere
applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni.
5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione
delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati
nell’articolo 278, della diminuente della minore età.

Art. 20.

Prescrizioni.

1. Se, in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 comma 2, non
risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il
giudice, sentito l’esercente la potestà dei genitori, può impartire
al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio
o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si
applica l’articolo 19 comma 3.
2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi
due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando
ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la
rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.
3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il
giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Art. 21.

Permanenza in casa.

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il
giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l’abitazione
familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo
provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà
del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui
coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al
minorenne di allontanarsi dall’abitazione in relazione alle esigenze
inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività
utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la
permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono
consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi
previsti dall’articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli
disposti dal giudice.
4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è
considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo
della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la
misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo o
dell’accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato
nella pena da eseguire, a norma dell’articolo 657 del codice di
procedura penale.
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui
imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione,
il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Art. 22.

Collocamento in comunità.

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il
giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica
o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti
alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili
per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti
dall’articolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni
imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice
può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non
superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni.

Art. 23.

Custodia cautelare.

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per
delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove
anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere
applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice
di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza
carnale.
2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:
a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle
indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per
l’acquisizione o la genuinità della prova;
b) se l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo
che egli si dia alla fuga;
c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità dell’imputato, vi è il concreto pericolo che questi
commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza
personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si
procede.
3. I termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura
penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli
anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli
anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell’arresto, del
fermo o dell’accompagnamento.

Art. 24.

Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.

1. Quando l’imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il
giudice può imporre le prescrizioni previste dall’articolo 20.

Capo III

Art. 25.

Procedimenti speciali.

1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si
applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice
di procedura penale.
2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di
procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli
accertamenti previsti dall’articolo 9 e assicurare al minorenne
l’assistenza prevista dall’articolo 12.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può
procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne
accompagnato a norma dell’articolo 18-bis.

Art. 26.

Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità.

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando
accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia,
anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di
persona non imputabile.

Art. 27.

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto
e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al
giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze
educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio
sentiti il minorenne e l’esercente la potestà dei genitori, nonché la
persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice
dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il
procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello
decide con le forme previste dall’articolo 127 del codice di
procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
4. Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel
giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non
luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le
condizioni previste dal comma 1.

Art. 28.

Sospensione del processo e messa alla prova.

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la
sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la
personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del
comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre
anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici
anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno.
Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione .
2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo
svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle
opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il
medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette
a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione
del minorenne con la persona offesa dal reato.
3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l’imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il
giudizio abbreviato o il giudizio immediato .
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi
trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Art. 29.

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova.

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova
udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto
conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua
personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo.
Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 30.

Sanzioni sostitutive.

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover
applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può
sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà
controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di
lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni
familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l’esecuzione trasmette
l’estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i
minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato
di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il
minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale
affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione
della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle
esigenze educative del minorenne.

Art. 31.

Svolgimento dell’udienza preliminare.

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del
codice di procedura penale, il giudice può disporre l’accompagnamento
coattivo dell’imputato non comparso .
2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del
minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di
dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze
inerenti alla sua personalità.
3. Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi
minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all’esercente
la potestà dei genitori.
4. Se l’esercente la potestà non compare senza un legittimo
impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un
milione. In qualunque momento il giudice può disporre
l’allontanamento dell’esercente la potestà dei genitori quando
ricorrono le esigenze indicate nell’articolo 12 comma 3.
5. La persona offesa partecipa all’udienza preliminare ai fini di
quanto previsto dall’articolo 90 del codice di procedura penale. Il
minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone
citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini
indicati nell’articolo 9.

Art. 32.

Provvedimenti.

1. Nell’udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter
decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e
pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti
dall’articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione
del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia
sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o
una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita
fino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l’imputato e il
difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione,
con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l’imputato
non è comparso, dalla notificazione dell’estratto. La sentenza è
irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre
opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara
inammissibile .
3-bis. L’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico
di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei
confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando
il giudizio conseguente all’opposizione non sia definito con
pronuncia irrevocabile.
4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto,
può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del
minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano
di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Art. 32-bis.

Opposizione.

1. Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al
tribunale per i minorenni.
2. L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o
da persona non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal
giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale
l’opponente può proporre ricorso per cassazione.
3. Quando non deve dichiararne l’inammissibilità, il giudice
trasmette l’opposizione con il fascicolo formato a norma
dell’articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i
minorenni competente per il giudizio.
4. Nel giudizio conseguente all’opposizione il tribunale per i
minorenni revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena
anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e
revocare i benefici già concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non
sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in
presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i
minorenni, revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli
imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Art. 33.

Udienza dibattimentale.

1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è
tenuta a porte chiuse.
2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che
l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza
delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza
pubblica, nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta non
può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o
se uno o più coimputati non vi consente.
3. L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il
pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente
domande o contestazioni da rivolgere all’imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

Art. 34.

Impugnazione dell’esercente la potestà dei genitori.

1. L’esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere
diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione
che spetta all’imputato minorenne.
2. Qualora sia l’imputato che l’esercente la potestà dei genitori
abbiano proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto,
soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due
atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una
impugnazione sana l’irregolarità dell’altra anche in relazione ai
motivi.

Art. 35.

Giudizio di appello.

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili
le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per
i minorenni.

Capo IV

Art. 36.

Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni.

1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei
confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli
20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata
soltanto in relazione ai delitti previsti dall’articolo 23 comma 1 ed
è eseguita nelle forme dell’articolo 22.

Art. 37.

Applicazione provvisoria.

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli
97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste
dall’articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche
modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato,
sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di
armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la
sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti
di criminalità organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il
giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i
minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della
richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto
decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il
procedimento previsto dall’articolo 38.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio
abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che
sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Art. 38.

Procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

1. Nei casi previsti dall’articolo 37 il tribunale per i minorenni
procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste
dall’articolo 678 del codice di procedura penale e decide con
sentenza, sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori,
l’eventuale affidatario e i servizi indicati nell’articolo 6. Nel
corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata
a norma dell’articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.
2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura
di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37
comma 2.

Art. 39.

Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento.

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice
penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni
può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono
le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.

Art. 40.

Esecuzione delle misure di sicurezza.

1. La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza
applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di
sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve
essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le
disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura,
sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti,
senza alcuna formalità, con il minorenne, l’esercente la potestà dei
genitori, l’eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di
revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l’eventuale
esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti
civili.

Art. 41.

Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i
minorenni.

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per
i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre
appello dinanzi al tribunale per i minorenni l’imputato, l’esercente
la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma
l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i
minorenni disponga altrimenti.

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