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Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione deiruoli del personale del predetto servizio

di Redazione

Legge 16 luglio 1962, n. 1085 (in Gazz. Uff., 9 agosto 1962, n. 200).
— Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei
ruoli del personale del predetto servizio

TITOLO I

Art. 1

Costituzione degli uffici di servizio sociale.

Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall’art. 1
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e successive
modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte
d’appello o di sezione di Corte d’appello.
Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in
altri Comuni del medesimo distretto.

Art. 2.

Attribuzioni degli uffici di servizio sociale.

Gli uffici di servizio sociale svolgono, nell’ambito dei centri di
rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali,
civili e amministrativi dell’autorità giudiziaria, inchieste e
trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e
rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del
Ministero dell’interno o di altre amministrazioni ed enti.
Gli uffici di servizio sociale possono altresì essere incaricati di
studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione
della delinquenza minorile.

TITOLO II

Art. 3.

Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale.

Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono
istituiti presso il Ministero della giustizia, Direzione generale per
gli Istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale
direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale,
secondo l’organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

Rinvio ad altre norme.

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al
personale dei ruoli direttivo e di concetto di servizio sociale si
applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.

TITOLO III

Art. 5.

Ammissione alla carriera direttiva.

Alla carriera direttiva di servizio sociale si accede mediante
concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di
ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo
quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull’elevazione del
limite massimo di età;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all’impiego, da accertarsi mediante visita
medica;
d) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze
politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere,
in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;
e) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una
scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o
autorizzata a norma di legge.

Art. 6.

Ammissione alla carriera di concetto di servizio sociale.

Alla carriera di concetto di servizio sociale si accede mediante
concorso per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani
di ambo i sessi che siano in possesso di un diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado, oltre che dei requisiti
indicati nelle lettere a), b), c) ed e) dell’art. 5.

Art. 7.

Riserva di posti.

Nei singoli bandi di concorso per l’ammissione alla carriera di
concetto l’Amministrazione può riservare fino ad un terzo dei posti a
cittadini dell’uno e dell’altro sesso.

TITOLO IV

Art. 8.

Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale.

La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende
le seguenti qualifiche:
ispettore di servizio sociale;
dirigente superiore di servizio sociale;
dirigente di servizio sociale;
dirigente aggiunto di servizio sociale;
vice dirigente di servizio sociale.
Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:
direttore di divisione;
direttore di sezione;
consigliere di I classe;
consigliere di II classe;
consigliere di III classe;
di cui al primo comma dell’art. 153 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale.

Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli
uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l’attività,
assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano
il servizio.
Essi riferiscono al Direttore generale degli Istituti di
prevenzione e di pena sull’esito delle ispezioni od inchieste loro
affidate, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte
sui provvedimenti da adottare.
Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per
esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.

Art. 10.

Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del dirigente
aggiunto di servizio sociale.

I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio
sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio
sociale, ne organizzano e ne coordinano le attività, esercitano la
supervisione e tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi
e dai regolamenti.

Art. 11.

Attribuzioni dei vice dirigenti di servizio sociale.

I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i funzionari di cui
all’articolo precedente nello svolgimento della loro attività e li
sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, possono essere
incaricati della direzione di uffici di servizio sociale o della
temporanea reggenza dei medesimi.

TITOLO VI

Art. 12.

Qualifiche della carriera di concetto di servizio sociale.

La carriera di concetto del personale di servizio sociale comprende
le seguenti qualifiche:
assistente sociale superiore;
primo assistente sociale;
assistente sociale;
assistente sociale aggiunto;
vice assistente sociale.
Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:
segretario principale;
primo segretario;
segretario;
segretario aggiunto;
vice segretario
di cui al primo comma dell’art. 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale.

Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le
modalità proprie del servizio sociale, inchieste e trattamenti
psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica o rieducativa
nei confronti dei minori e in dipendenza di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria.
Gli assistenti sociali superiori e i primi assistenti sociali,
inoltre, possono esercitare la supervisione ed essere preposti a
sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea
supplenza nella direzione dell’ufficio in caso di assenza o di
impedimento del dirigente.
La supplenza viene assunta dal più anziano degli assistenti sociali
superiori in servizio presso l’ufficio o, in mancanza di questo
personale, dal più anziano dei primi assistenti sociali.
Gli assistenti sociali superiori possono essere investiti della
temporanea reggenza di uffici di servizio sociale ove, nella stessa
sede, non presti servizio alcun funzionario direttivo.

Art. 14.

Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive.

Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di
uffici, dipende gerarchicamente dal Direttore del Centro per la
rieducazione dei minorenni.
Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell’art. 2
della presente legge opera in conformità delle richieste
dell’autorità giudiziaria.

Art. 15.

Rapporto gerarchico degli ispettori di servizio sociale.

Gli ispettori di servizio sociale sono addetti al Ministero della
giustizia e dipendono gerarchicamente dal Direttore generale degli
Istituti di prevenzione e di pena.

TITOLO V

Art. 16.

Rapporti informativi – Organi competenti.

I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di
servizio sociale sono compilati dal Direttore dell’ufficio e quelli
concernenti quest’ultimo dal Direttore del Centro per la rieducazione
dei minorenni.
I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del
Direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, entro il mese
di febbraio di ogni anno.
Il giudizio complessivo è espresso, per il personale degli uffici
di servizio sociale, dal Direttore del Centro per la rieducazione dei
minorenni e per l’impiegato investito della dirigenza dell’ufficio
dal Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena.
Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono
redatti dal Direttore dell’ufficio per la rieducazione dei minorenni
della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e
il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Rapporti informativi per i funzionari che durante l’anno hanno
prestato servizio in più uffici.

Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che
durante l’anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il
superiore gerarchico dal quale il funzionario dipende alla data della
redazione del rapporto.
In tal caso il superiore gerarchico stesso, qualora il funzionario
si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede
informazioni al superiore gerarchico alle cui dipendenze il
funzionario ha prestato nel corso dell’anno la sua opera per il
maggior tempo.

Art. 18.

Sospensione della compilazione del rapporto informativo.

Può essere sospesa la compilazione del rapporto informativo per
l’anno in cui risulta che il funzionario ha commesso infrazioni
disciplinari, quando il relativo provvedimento non sia ancora
definito entro il termine prescritto per la compilazione del
rapporto.

Art. 19.

Censura – Organi competenti.

La censura è inflitta dal Direttore generale per gli Istituti di
prevenzione e di pena agli ispettori di servizio sociale e dal
Direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni al personale
che presta servizio nel distretto.

Art. 20.

Congedi.

Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai
dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero; al rimanente personale
è concesso dal Direttore del Centro per la rieducazione dei
minorenni.
Il congedo straordinario è concesso dal Ministero.

Art. 12.

Concorso.

Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove
culturali.
L’esito favorevole della prova di attitudine professionale è
condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Art. 22.

Prova di attitudine professionale.

Nel concorso di cui all’articolo precedente la Commissione
esaminatrice valuta l’attitudine professionale dei candidati secondo
le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 23.

Materie di esame per l’accesso alla carriera direttiva di servizio
sociale.

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera direttiva
di servizio sociale sono:
a) per le prove scritte:
1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei
minori;
3) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli
uffici di servizio sociale per minorenni;
b) per la prova orale le materie delle prove scritte ed inoltre:
1) psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva;
2) istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura
penale;
3) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale
dello Stato;
4) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con
particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

Art. 24.

Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera
direttiva di servizio sociale.

La Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera
direttiva di servizio sociale è composta:
1) dal Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di
pena, presidente;
2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d’appello,
presidente supplente;
3) da un magistrato addetto all’ufficio per la rieducazione dei
minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di
prevenzione e di pena, membro;
4) da un docente universitario scelto tra i docenti di
psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di
psicologia, di psicologia dell’età evolutiva, membro;
5) da un docente universitario di materie giuridiche, membro;
6) da un ispettore di servizio sociale, membro. Le funzioni di
segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive
dell’Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con
qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa
corrispondente.

Art. 25.

Nomina a vice assistente sociale.

Al concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio
sociale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 26.

Materie di esame per l’accesso alla carriera di concetto di servizio
sociale.

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera di
concetto di servizio sociale sono:
a) per le prove scritte:
1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva;
b) per la prova orale: le materie delle prove scritte ed inoltre:
1) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al
diritto di famiglia;
2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura
penale;
3) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con
particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

Art. 27.

Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso alla carriera di
concetto di servizio sociale.

La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso alla
carriera di concetto di servizio sociale è composta:
1) dal Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di
pena, presidente;
2) da un magistrato di Corte d’appello, presidente supplente;
3) da un magistrato addetto all’ufficio per la rieducazione dei
minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di
prevenzione e di pena, membro;
4) da un docente universitario scelto tra i docenti di
psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di
psicologia, di psicologia dell’età evolutiva, membro;
5) da un ispettore generale dell’Amministrazione degli Istituti
di prevenzione e di pena o da un direttore di Centro di rieducazione
dei minorenni, membro;
6) da un ispettore di servizio sociale o da altro funzionario
della carriera direttiva di servizio sociale, membro.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle
carriere direttive dell’Amministrazione degli Istituti di prevenzione
e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad
altra ad essa corrispondente.

Art. 28.

Materie di esame del concorso speciale per la promozione ad ispettore
di servizio sociale.

Le materie delle prove scritte del concorso speciale per la
promozione ad ispettore di servizio sociale sono:
1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli
uffici di servizio sociale per minorenni;
2) tecnica del servizio sociale per minorenni.

Art. 29.

Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad
ispettore di servizio sociale.

La Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione
ad ispettore di servizio sociale è composta:
1) dal Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di
pena, presidente;
2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d’appello,
presidente supplente;
3) da un magistrato di Corte d’appello con funzione di presidente
di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso
il medesimo Tribunale, membro;
4) da un docente universitario scelto tra i docenti di
psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di
psicologia, di psicologia dell’età evolutiva, membro;
5) da un magistrato addetto all’ufficio per la rieducazione dei
minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di
prevenzione e di pena, membro;
6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle
carriere direttive dell’Amministrazione degli Istituti di prevenzione
e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore
o ad altra ad essa corrispondente.

Art. 30.

Materie di esame del concorso per merito distinto e dell’esame di
idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale.

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per
la promozione a dirigente superiore di servizio sociale sono:
1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli
uffici di servizio sociale per minorenni;
2) teoria e pratica del servizio sociale;
3) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;
4) psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva. La prova orale
verte sulle materie delle prove scritte e su nozioni di diritto
amministrativo e di contabilità generale dello Stato.
Le prove scritte dell’esame di idoneità per la promozione a
dirigente superiore di servizio sociale vertono sulle materie
indicate nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma.
La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla
psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva e su nozioni di
diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

Art. 31.

Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e
dell’esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di
servizio sociale.

La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e
dell’esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di
servizio sociale è composta:
1) dal Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di
pena, presidente;
2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d’appello,
presidente supplente;
3) da un magistrato di Corte d’appello con funzioni di presidente
di Tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso
il medesimo Tribunale, membro;
4) da un docente universitario scelto tra i docenti di
psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di
psicologia, di psicologia dell’età evolutiva, membro;
5) da un magistrato addetto all’ufficio per la rieducazione dei
minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di
prevenzione e di pena, membro;
6) da un ispettore di servizio sociale, membro. Le funzioni di
segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive
dell’Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con
qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad
essa corrispondente.

Art. 32.

Materie di esame del concorso per merito distinto e dell’esame di
idoneità per la promozione a primo assistente sociale.

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per
la promozione a primo assistente sociale sono:
1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva;
3) legislazione minorile.
La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla
eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.
Le prove scritte dell’esame di idoneità per la promozione a primo
assistente sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1) e 2)
del primo comma.
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte
nonché sulla legislazione minorile e sulla eziologia e trattamento
del disadattamento sociale dei minori.

Art. 33.

Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e
dell’esame di idoneità per la promozione a primo assistente.

La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e
dell’esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale è
composta:
1) dal Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di
pena, presidente;
2) da un magistrato di Corte d’appello, presidente supplente;
3) da un magistrato addetto all’ufficio per la rieducazione dei
minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di
prevenzione e di pena, membro;
4) da un docente universitario scelto tra i docenti di
psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di
psicologia, di psicologia dell’età evolutiva, membro;
5) da un ispettore di servizio sociale, membro;
6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle
carriere direttive dell’Amministrazione degli Istituti di prevenzione
e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad
altra ad essa corrispondente.

TITOLO VII

Art. 34.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il
Ministero della giustizia indirà un concorso per titoli ed esami, di
accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per
duecentotrenta posti di vice assistente sociale.

Art. 35.

Al concorso di cui all’articolo precedente possono partecipare
soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge svolgono attività di assistente sociale presso gli uffici di
servizio sociale per minorenni o presso il Ministero della giustizia
ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualifica
di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente,
anche se inquadrati ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90,
insegnante aggregato, o con retribuzione a parcella, in qualità di
assistenti presso il Centro di servizio sociale per minorenni di
Trieste ovvero in posizione di comando da altre Amministrazioni dello
Stato con qualsiasi qualifica.
Ai fini del comma precedente è computato nel servizio prestato il
periodo di tempo trascorso all’estero con l’autorizzazione del
Ministero, per l’acquisizione o il perfezionamento di tecniche di
servizio sociale.
Il concorso di cui all’articolo precedente consiste in una prova
orale vertente sulle materie previste all’art. 26.
I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.
La Commissione esaminatrice del concorso è quella prevista
dall’art. 27.

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministero della
giustizia indirà un concorso, per titoli ed esami, di accesso alla
carriera direttiva di servizio sociale per tredici posti di vice
dirigente di servizio sociale riservato ai funzionari della carriera
di concetto vincitori del concorso di cui all’art. 34 che siano in
possesso del prescritto titolo di studio.
Possono altresì partecipare al predetto concorso i funzionari della
carriera di concetto che siano stati inseriti in ruolo, ai sensi del
successivo art. 43, nella qualifica di assistente sociale.

Art. 37.

Alle prove del concorso di cui all’articolo precedente si applicano
le disposizioni degli articoli 21, 23 e 24.
I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

Art. 38.

In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e)
i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni
previste dall’art. 35, primo comma, sono ammessi a partecipare ai
concorsi di cui agli articoli 34 e 36 anche se:
1) alla data dell’entrata in vigore della presente legge hanno
superato il 32° anno di età;
2) siano in possesso di certificato di qualificazione
professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale,
purché conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.
Al concorso di cui all’art. 34 sono altresì ammessi a partecipare,
in deroga all’art. 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si
trovano nelle condizioni previste dall’art. 35, primo comma, purché
siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado.

Art. 39.

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli
34 e 36 sono:
1) l’attività di servizio sociale prestata presso gli uffici di
servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero della
giustizia o anche presso il Ministero della giustizia;
2) le pubblicazioni.
La Commissione esaminatrice del concorso valuta l’attività di
servizio sociale di cui al n. 1) del comma precedente con le modalità
stabilite nel bando di concorso.
Nel valutare i titoli la Commissione attribuisce sino a cinque
decimi.

Art. 40.

L’attestazione degli anni di servizio prestati dagli assistenti
sociali presso gli uffici di servizio sociale per minorenni verrà
rilasciata, a richiesta dell’interessato, dal Ministero della
giustizia.

Art. 41.

Nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi di accesso e di
progressione nelle carriere del personale di servizio sociale e fino
a che non sia coperto alcun posto nelle rispettive qualifiche, i
funzionari della carriera direttiva di servizio sociale, membri,
saranno sostituiti dai funzionari come appresso indicati:
1) il funzionario di cui al n. 6) dell’art. 24 sarà sostituito da
un ispettore generale dell’Amministrazione degli Istituti di
prevenzione e di pena o da un direttore di Centro di rieducazione dei
minorenni;
2) il funzionario di cui al n. 6) dell’art. 27 sarà sostituito da
un docente di materie di servizio sociale;
3) il funzionario di cui al n. 6) dell’art. 31 sarà sostituito da
un ispettore generale dell’Amministrazione degli Istituti di
prevenzione e di pena;
4) il funzionario di cui al n. 5) dell’art. 33 sarà sostituito da
un direttore di Centro di rieducazione dei minorenni.

Art. 42.

Ai fini della progressione in carriera è riconosciuta ai vincitori
del concorso di cui all’art. 34 l’anzianità di servizio prestato
presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni o presso il
Ministero della giustizia con le qualifiche di cui all’art. 35.

Art. 43.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria del concorso
di cui all’art. 34, il Ministero della giustizia provvederà ad
inserire rispettivamente:
nella qualifica di assistente sociale aggiunto il personale cui
sia stata riconosciuta un’anzianità inferiore a quattro anni e non
superiore a sette anni;
nella qualifica di assistente sociale il personale cui sia stata
riconosciuta un’anzianità superiore a sette anni.

Art. 44.

Entro i tre mesi dalla data del decreto di nomina, gli assistenti
sociali inseriti in ruolo hanno facoltà di chiedere il riscatto degli
anni di servizio riconosciuti ai sensi dell’art. 42, ai fini del
trattamento di quiescenza.

Art. 45.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del
concorso di cui all’art. 36, il Ministero della giustizia provvederà
ad inserire nella qualifica di dirigente aggiunto di servizio sociale
i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta, ai sensi
dell’art. 42, un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni.

Art. 46.

I funzionari di ogni qualifica della carriera di concetto di
servizio sociale possono essere preposti alla reggenza di uffici di
servizio sociale finché non siano coperti per la prima volta, in
ciascuna qualifica della carriera direttiva, tutti i posti previsti
in organico.
I funzionari della carriera di concetto con qualifica di assistente
sociale, assistente sociale aggiunto e vice assistente sociale
possono essere preposti a compiti di supervisione finché non siano
coperti per la prima volta tutti i posti previsti in organico nelle
qualifiche di assistente sociale superiore e primo assistente
sociale.

Art. 47.

Ferme le disposizioni del presente titolo, il regolamento previsto
dall’art. 22 sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 48.

Alla spesa di lire 362.000.000 derivante dall’attuazione della
presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento
concernente il fondo, di parte ordinaria, destinato a far fronte agli
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l’esercizio finanziario 1961-62.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno ti regala niente, noi sì

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