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Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario esulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
di Redazione
Legge 10 ottobre 1986, n. 663 (in Gazz. Uff., 16 ottobre 1986, n.
241, s.o.). — Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Art. da 1. a 29 Omissis
Art. 30.
1. La detrazione di pena prevista dall’articolo 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dall’articolo 18 della presente
legge, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza
anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto
1981 nonché al semestre in corso a quella data, nella misura di 45
giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono
state già concesse le detrazioni di pena secondo le norme
preesistenti, sempreché attualmente e con riferimento ai semestri
suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all’opera
di rieducazione secondo i criteri indicati nell’articolo 94 del
regolamento di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n. 431.
Art. 31.
1. Omissis
2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo
accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona
socialmente pericolosa.
Art. 32.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e
integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975,
n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431.
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