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Regolamento recante normeper l’organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionaleper la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

di Redazione

Decreto Ministeriale 18 maggio 1998, n. 429 (in Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 291) (della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile). – Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Capo I COSTITUZIONE Art. 1. 1. Presso il Dipartimento della protezione civile opera la > nel seguito indicata con il termine Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile per tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio. Capo II MODALITA’ORGANIZZATIVE Art. 2. 1. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Capo II Art. 3. 1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione I – rischio sismico; sezione II – rischio nucleare; sezione III – rischio vulcanico; sezione IV – rischio idrogeologico; sezione V – rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI – rischio trasporti; sezione VII – aspetti sanitari delle emergenze; sezione VIII – difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica; b) le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di loro competenza e formulano pareri e proposte alla commissione in seduta plenaria. 2. Ciascuna sezione è composta da un presidente, da nove esperti e da un segretario. Il presidente è individuato tra i professori universitari di ruolo, competenti nelle specifiche discipline. I componenti sono individuati nello stesso ambito di cui al punto precedente nonchè tra esperti anche estranei all’Amministrazione dello Stato. 3. La sezione VIII, per le strette connessioni con le varie tipologie di rischio, si avvale della consulenza e della collaborazione, senza diritto di voto, dei presidenti delle altre sezioni, dei presidenti dei gruppi nazionali di ricerca scientifica, nonchè di ogni altro organismo con finalità di protezione civile. Capo II Art. 4. 1. Il coordinatore dell’ufficio per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione svolge l’incarico di segretario della Commissione, mentre quello di segretario delle sezioni di rischio, di cui al precedente art. 3, è svolto dai coordinatori dei servizi in cui si articola il predetto ufficio o da funzionari del medesimo ufficio con qualifica non inferiore al settimo livello, esclusa la sezione VII >, per la quale l’incarico di segretario è svolto dal coordinatore del servizio emergenze sanitarie dell’ufficio emergenze. Capo II Art. 5. 1. Nell’ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e di indirizzo il comitato dei presidenti di sezione, composto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero dal delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal vicepresidente della Commissione stessa, dai presidenti delle sezioni, da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Capo II Art. 6. 1. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, saranno disposte le nomine del vice presidente della Commissione, del segretario della Commissione, dei presidenti delle sezioni, dei componenti e dei segretari di ciascuna sezione e dei componenti del comitato dei presidenti. Capo III Art. 7. 1. La Commissione si riunisce per singole sezioni di rischio per trattazione di specifici problemi e a sezioni congiunte per l’esame di questioni interdisciplinari. 2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria per questioni di rilevanza generale e qualora il presidente ne ravvisi la necessità. Le proposte formulate dalle sezioni aventi rilevanza esterna sono sottoposte all’approvazione della Commissione riunita in seduta plenaria. 3. Qualora si ravvisi l’urgenza di convocare la Commissione per l’esame di specifiche questioni connesse a particolari situazioni di emergenza il quorum strutturale della Commissione è ridotto ed è costituito dal presidente della Commissione, dal vicepresidente, dal presidente e da almeno i due terzi dei componenti della sezione o delle sezioni interessate. 4. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli. Per tali attività la Commissione si avvale della collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del C.N.R., individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n. 37, dell’Istituto nazionale di geofisica, dei Servizi tecnici nazionali, nonchè di quegli organismi esistenti o che verranno successivamente costituiti con finalità di protezione civile. La Commissione partecipa inoltre alla gestione scientifica delle emergenze. 5. Nei casi di eventi di particolare rilevanza, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede ad effettuare ricognizioni in loco sia a carattere collegiale che da parte di singoli esperti componenti della Commissione, al fine di pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a formulare proposte sulle possibili azioni da intraprendere. 6. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede altresì su specifici problemi connessi a situazioni di rischio ad individuare attività da affidarsi a singoli componenti delle sezioni o a gruppi di lavoro. Capo III Art. 8. 1. Le convocazioni delle riunioni della Commissione, del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal presidente della Commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i casi di urgenza in cui possono avvenire in modo immediato, di almeno dieci giorni, su specifico ordine del giorno. 2. Le sedute plenarie della Commissione, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 7, comma 3, quelle del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. 4. Qualora i componenti della Commissione non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo avviso agli interessati, ne dichiara la decadenza. 5. Alle sedute della Commissione aventi all’ordine del giorno l’esame e l’approvazione dei programmi di attività dei gruppi o istituti nazionali di ricerca scientifica, i presidenti ei componenti di sezione che siano anche presidenti di uno dei suddetti gruppi o istituti non partecipano al voto e non intervengono nelle delibere. 6. In caso di trattazione di materie di particolare specializzazione, ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto. Capo IV Art. 9. 1. I componenti della Commissione svolgono l’attività di istituto senza compensi. 2. Ai componenti della Commissione che siano pubblici dipendenti compete per prestazioni svolte in località diverse da quelle ove ha sede l’amministrazione di appartenenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste in relazione alla qualifica che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione. 3. Ai componenti della Commissione, estranei alla pubblica amministrazione, compete, per prestazioni svolte in località diverse rispetto allo loro abituale residenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C. Capo IV Art. 10. 1. Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul capitolo 2032 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 ottobre 1992. 3. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione.


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