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Regolamento concernente istituzione ed organizzazione delDipartimento della protezione civile nell’ambito della Presidenza delConsiglio dei Ministri

di Redazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990,
n. 112 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 108, del 11 maggio). –
Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del
Dipartimento della protezione civile nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Art. 1.

Istituzione.

1. é istituito il Dipartimento della protezione civile, di seguito
indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per il
coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

Competenze.

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) la promozione ed il raccordo di iniziative e di strutture,
anche di volontariato, a livello centrale, che concorrono
all’attuazione del servizio nazionale della protezione civile; la
predisposizione dei mezzi necessari;
b) l’acquisizione e la divulgazione di dati ed informazioni
relativi alla previsione e prevenzione delle emergenze, anche
attraverso studi e carte tematiche dei rischi; nonchè l’attività di
comitati ed altri organi collegiali operanti in materia di grandi
rischi;
c) i rapporti con amministrazioni, enti ed organismi che
svolgono, in Italia e all’estero, attività scientifica interessante
la protezione civile;
d) il coordinamento dei piani di protezione civile nazionali o
relativi ad ambiti territoriali specifici;
e) il coordinamento della attuazione dei piani di emergenza e
dell’utilizzazione di risorse, di mezzi, anche di volontariato, di
soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, ivi comprese le
misure sanitarie, per emergenze sul territorio nazionale ed estero;
f) l’informazione della popolazione e l’organizzazione e
direzione di esercitazioni di protezione civile; il coordinamento
dell’addestramento delle componenti interessate alla protezione
civile;
g) il coordinamento di amministrazioni ed organismi interessati
ai fini degli eventuali interventi di protezione civile nelle fasi
successive all’emergenza, nei casi di calamità di note vole
estensione e gravità; l’elaborazione di direttive e misure di natura
tecnica ed amministrativa;
h) attività connesse agli interventi di ripristino delle
strutture danneggiate e alla realizzazione di opere pubbliche di
emergenza finanziate con il fondo della protezione civile;
i) gli affari generali e l’attività di documentazione;
l) individuazione e formazione delle associazioni e dei gruppi di
volontariato di protezione civile e programmazione nel settore;
m) l’organizzazione e le attività strumentali al funzionamento
del dipartimento, nonchè con il coordinamento dei competenti uffici e
dipartimenti del Segretariato generale gli affari relativi a
personale, beni e servizi, anche informatici, per il funzionamento
del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria
attribuiti al Ministro per il coordinamento della protezione civile;
nonchè le attività contrattuali e gli acquisti riguardanti il fondo
per la protezione civile.

Art. 3.

Organizzazione.

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione;
ufficio emergenze;
ufficio opere pubbliche di emergenza;
ufficio affari generali, documentazione e volontariato;
ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari.
2. L’ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione
provvede agli adempimenti di cui all’art. 2, lettere a), b) e c), e
si articola nei seguenti servizi:
servizio rischio nucleare ed ecologico;
servizio rischi da incendi, da attività civili, industriali,
artigianali e da trasporto;
servizio rischio idrogeologico;
servizio rischio sismico e vulcanico.
3. L’ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all’art. 2,
lettere a), d), e), f) e g) e si articola nei seguenti servizi e
centri:
servizio coordinamento soccorsi;
servizio interventi straordinari;
servizio pianificazione e attività addestrative;
servizio materiali e mezzi per l’emergenza;
servizio difesa civile;
servizio emergenza sanitaria;
servizio per il centro polifunzionale;
Centro situazioni (CE.SI.);
Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.);
Centro operativo emergenze in mare (C.O.E.M.).
4. L’ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti
di cui all’art. 2, lettera h), e si articola nei seguenti servizi:
servizio terremoti e bradisismi;
servizio dissesti idrogeologici;
servizio emergenze idriche e delle acque;
servizio calamità meteorologiche;
servizio vigilanza e controllo lavori.
5. L’ufficio affari generali, documentazione e volontariato
provvede agli adempimenti di cui all’art. 2, lettere i) ed l) e si
articola nei seguenti servizi e centri, questi ultimi operanti nelle
fasi dell’emergenza secondo le direttive dell’ufficio emergenza:
servizio affari generali;
servizio documentazione e biblioteca;
servizio volontariato;
Centro applicazioni e studi informatici (C.A.S.I.);
Centro telecomunicazioni di protezione civile (C.T.).
6. L’ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari
provvede agli adempimenti di cui all’art. 2, lettera m) e si articola
nei seguenti servizi:
servizio organizzazione;
servizio affari contabili e finanziari;
servizio attività contrattuali.

Art. 4.

Settore legislativo.

1. é costituito, nell’ambito dell’ufficio centrale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366,
presso il Ministro per il coordinamento della protezione civile, un
apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a
funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza
giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza
del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri;
adempimenti relativi all’attività del Ministro in Parlamento.
2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico
designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile.
3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del
Ministro per il coordinamento della protezione civile ed opera in
collegamento con l’ufficio centrale per il coordinamento
dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo e
con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del
consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli
adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del
settore stesso.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni.

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla
cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e
28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l’organizzazione e ne
dirige l’attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del
Dipartimento.
3. Agli uffici, servizi e centri operanti nell’ambito del
Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento
del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del
Capo del Dipartimento sono attribuite, sentito quest’ultimo, dal
Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario
generale e gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nell’ambito delle linee di coordinamento
stabilite a norma dell’art. 6.
6. Nell’ambito delle linee organizzative fissate dal presente
decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra
i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all’interno
degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria,
comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di
lavoro e di altri organi collegiali operanti nell’esclusivo ambito
delle attività del Dipartimento.
7. All’assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto
disposto dall’art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del
Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri d’intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6.

Coordinamento.

1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di
consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l’organizzazione e
l’attribuzione di funzioni all’interno del Dipartimento sono
comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

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