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Regolamento concernente istituzione ed organizzazione delDipartimento della protezione civile nell’ambito della Presidenza delConsiglio dei Ministri

di Redazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 108, del 11 maggio). – Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 1. Istituzione. 1. é istituito il Dipartimento della protezione civile, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Art. 2. Competenze. 1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti: a) la promozione ed il raccordo di iniziative e di strutture, anche di volontariato, a livello centrale, che concorrono all’attuazione del servizio nazionale della protezione civile; la predisposizione dei mezzi necessari; b) l’acquisizione e la divulgazione di dati ed informazioni relativi alla previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso studi e carte tematiche dei rischi; nonchè l’attività di comitati ed altri organi collegiali operanti in materia di grandi rischi; c) i rapporti con amministrazioni, enti ed organismi che svolgono, in Italia e all’estero, attività scientifica interessante la protezione civile; d) il coordinamento dei piani di protezione civile nazionali o relativi ad ambiti territoriali specifici; e) il coordinamento della attuazione dei piani di emergenza e dell’utilizzazione di risorse, di mezzi, anche di volontariato, di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, ivi comprese le misure sanitarie, per emergenze sul territorio nazionale ed estero; f) l’informazione della popolazione e l’organizzazione e direzione di esercitazioni di protezione civile; il coordinamento dell’addestramento delle componenti interessate alla protezione civile; g) il coordinamento di amministrazioni ed organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di protezione civile nelle fasi successive all’emergenza, nei casi di calamità di note vole estensione e gravità; l’elaborazione di direttive e misure di natura tecnica ed amministrativa; h) attività connesse agli interventi di ripristino delle strutture danneggiate e alla realizzazione di opere pubbliche di emergenza finanziate con il fondo della protezione civile; i) gli affari generali e l’attività di documentazione; l) individuazione e formazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile e programmazione nel settore; m) l’organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del dipartimento, nonchè con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale gli affari relativi a personale, beni e servizi, anche informatici, per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per il coordinamento della protezione civile; nonchè le attività contrattuali e gli acquisti riguardanti il fondo per la protezione civile. Art. 3. Organizzazione. 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione; ufficio emergenze; ufficio opere pubbliche di emergenza; ufficio affari generali, documentazione e volontariato; ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari. 2. L’ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione provvede agli adempimenti di cui all’art. 2, lettere a), b) e c), e si articola nei seguenti servizi: servizio rischio nucleare ed ecologico; servizio rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto; servizio rischio idrogeologico; servizio rischio sismico e vulcanico. 3. L’ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all’art. 2, lettere a), d), e), f) e g) e si articola nei seguenti servizi e centri: servizio coordinamento soccorsi; servizio interventi straordinari; servizio pianificazione e attività addestrative; servizio materiali e mezzi per l’emergenza; servizio difesa civile; servizio emergenza sanitaria; servizio per il centro polifunzionale; Centro situazioni (CE.SI.); Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.); Centro operativo emergenze in mare (C.O.E.M.). 4. L’ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti di cui all’art. 2, lettera h), e si articola nei seguenti servizi: servizio terremoti e bradisismi; servizio dissesti idrogeologici; servizio emergenze idriche e delle acque; servizio calamità meteorologiche; servizio vigilanza e controllo lavori. 5. L’ufficio affari generali, documentazione e volontariato provvede agli adempimenti di cui all’art. 2, lettere i) ed l) e si articola nei seguenti servizi e centri, questi ultimi operanti nelle fasi dell’emergenza secondo le direttive dell’ufficio emergenza: servizio affari generali; servizio documentazione e biblioteca; servizio volontariato; Centro applicazioni e studi informatici (C.A.S.I.); Centro telecomunicazioni di protezione civile (C.T.). 6. L’ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all’art. 2, lettera m) e si articola nei seguenti servizi: servizio organizzazione; servizio affari contabili e finanziari; servizio attività contrattuali. Art. 4. Settore legislativo. 1. é costituito, nell’ambito dell’ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per il coordinamento della protezione civile, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all’attività del Ministro in Parlamento. 2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed opera in collegamento con l’ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso. Art. 5. Attribuzione di funzioni. 1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l’organizzazione e ne dirige l’attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento. 3. Agli uffici, servizi e centri operanti nell’ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento. 4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento sono attribuite, sentito quest’ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio. 5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell’art. 6. 6. Nell’ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all’interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e di altri organi collegiali operanti nell’esclusivo ambito delle attività del Dipartimento. 7. All’assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall’art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con lo stesso Ministro. Art. 6. Coordinamento. 1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale. 2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l’organizzazione e l’attribuzione di funzioni all’interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.


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