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Norme per il diritto al lavoro dei disabili

di Redazione

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Gazz. Uff., 23 marzo 1999, n. 68,
s.o.). — Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Capo I

Art. 1.

Collocamento dei disabili.

1. La presente legge ha come finalità la promozione
dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45
per cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità
sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti
coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da
sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua
parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non
vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11
aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113,
le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui
alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme
per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui
all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per
la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa
derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento
delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al
sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire
la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.

Collocamento mirato.

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità
lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei
problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.

Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle
loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35
dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di
nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota
di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di
cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa
nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono
sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per
la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di
intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono
sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si
concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui
permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto
dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista
per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della
legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4.

Criteri di computo della quota di riserva.

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i
lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i
soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si
applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 della
legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con
modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità
di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa
corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla
disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18
dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile
a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle
proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono
essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se
hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60
per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui
essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in
mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per
i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni
equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in
attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza
inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al
personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato,
una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono
autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle
relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione
oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le
adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti
di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845,
nonché ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza
economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al
primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180
dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.
264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
>.

Art. 5.

Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23,
comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,
che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non
consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in
misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti,
per quanto concerne il personale viaggiante e navigante,
all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3. Sono altresì
esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati
del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell’attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che,
per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare
l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere
parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione
che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui
all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non
assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23,
comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il
loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i
procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei
contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere
maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al
24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i
criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al
presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui
all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità
relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14,
delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità
produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive
ubicate in regioni diverse.

Capo II

Art. 6.

Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito
denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,
all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire
l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché
all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali,
alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento
mirato.
2. Omissis.

Capo III

Art. 7.

Modalità delle assunzioni obbligatorie.

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i
datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di
avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di
convenzioni ai sensi dell’articolo 11. Le richieste sono nominative
per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano
da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in
conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della
presente legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco
di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano
le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia
valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge
mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8.

Elenchi e graduatorie.

1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie
capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli
uffici competenti; per ogni persona, l’organismo di cui all’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall’articolo 6 della presente legge, annota in una
apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e
le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e
analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli
uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al
primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di
lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di
cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2
sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e
coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o
per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in
graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.

Art. 9.

Richieste di avviamento.

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine
di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalità previste dall’articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi
di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa
mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro
che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno
diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità
di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli
ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici
competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i
posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all’articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23,
comma 1, la periodicità dell’invio dei prospetti e può altresì
disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per
l’applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I
prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico.
7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di
lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici
competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione
d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4, della
presente legge.
8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido
ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro
redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed
all’autorità giudiziaria.

Art. 10.

Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti.

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai
contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione
non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile
può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a
lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi
il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni
di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base
dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione
dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con
riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il
disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di
lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il
lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di
indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della
presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui
all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge. La
richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo
compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di
lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui,
anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del
lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità
di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o
per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del
lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel
momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti
lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di
riserva prevista all’articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni,
agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con
altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici
competenti, dispone la decadenza dal diritto all’indennità di
disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di
collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due
volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente
ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate
all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Capo IV

Art. 11.

Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli
uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore
di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di
cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le
modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della
scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative
o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora
sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non
costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili
che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa
utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche
attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i
consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6
della presente legge, può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di
età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di
cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di
integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio
da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di
orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
l’adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da
parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e
controllo.

Art. 12.

Cooperative sociali.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, con le cooperative
sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili
liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso le
cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi
professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare
commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al
comma 2, lettera b), dell’articolo 6, non possono riguardare più di
un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più
di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
b) copertura dell’aliquota d’obbligo di cui all’articolo 3
attraverso l’assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero
presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri
retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi,
per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici
competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista
di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello
che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista
di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri
previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all’inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l’indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le
cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili.

Art. 13.

Agevolazioni per le assunzioni.

1. Attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11, gli uffici
competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base
dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo
di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni,
dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni
lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima
fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con
handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente
legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa
definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano
di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento
della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al
comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la
durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in
base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione
lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di
lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente
legge, procedono all’assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio
finalizzata all’assunzione, per un periodo fino ad un massimo di
dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata
relativa l’obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni con l’INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi
oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e lire 60
miliardi a decorrere dall’anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica
la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40
miliardi per l’anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere
dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non
impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23,
comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono
indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina
dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al
comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori
di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i
contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente
legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e
soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che
svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa
dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo
13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della
presente legge.

Capo V

Art. 15.

Sanzioni.

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non
adempiano agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire
50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di
inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della
presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di
assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1,
per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per
cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui
all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14,
di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4,
e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per
il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano
banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità
di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti
suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli
altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi
pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di
disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni,
sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e
robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico
impiego.

Art. 17.

Obbligo di certificazione.

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero
di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente
legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo
stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli
orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una
quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a
un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3,
della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le
modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui
all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
cui all’articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti
di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino
iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui
all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le
disposizioni dell’articolo 4, comma 6.

Art. 19.

Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui
alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20.

Regolamento di esecuzione.

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma
1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di
esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle
rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni
della presente legge.

Art. 21.

Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni,
entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le
regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare
al Ministro stesso.

Art. 22.

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l’articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l’articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l’articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 23.

Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e
7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20
entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore
dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

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