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Disposizioni per la prevenzione della cecità e per lariabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa deiciechi pluriminorati.

di Redazione

Legge 28 agosto 1997, n. 284 (in Gazz. Uff., 4 settembre 1997, n.
206). — Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei
ciechi pluriminorati.

Art. 1.

1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la
realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la
riabilitazione visiva è destinato, a decorrere dall’esercizio 1997,
uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all’articolo 1 è destinato, quanto a lire
5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di
cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con centri
specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non
esistano ed il potenziamento di quelli già esistenti
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1,
nonché i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri
di cui al medesimo comma 1.
3. La restante disponibilità di lire 1.000 milioni è assegnata alla
Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità, per le attività istituzionali.
4. L’attività della Sezione italiana dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità è sottoposta alla vigilanza del
Ministero della sanità.
5. La Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità, entro il 31 marzo di ciascun anno,
trasmette al Ministero della sanità una relazione sull’attività
svolta nell’esercizio precedente nonché sull’utilizzazione dei
contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al
Ministero della sanità gli elementi informativi necessari per la
puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della
cecità, nell’educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto
del numero dei soggetti coinvolti e dell’efficacia.
7. Il Ministro della sanità, entro il 30 settembre di ciascun anno,
trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle
politiche inerenti la prevenzione della cecità, l’educazione e la
riabilitazione visiva nonché sull’utilizzazione dei contributi
erogati dallo Stato per tali finalità.

Art. 3.

1. Le regioni, anche d’intesa, possono istituire appositi centri o
servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività
lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l’inserimento
sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che
presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria,
intellettiva e simbolico-relazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un contributo
annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dall’anno 1998. Le regioni
possono proporre al Ministro per la solidarietà sociale programmi
pluriennali di intervento, secondo le modalità ed i criteri definiti
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione alle finalità di cui al comma 1, a decorrere
dall’anno 1998 è concesso alla Federazione nazionale delle
istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n.
119, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attività di
ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima
Federazione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2, pari
a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, pari a
lire 14.000 milioni a decorrere dall’anno 1998, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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