Non profit
Attuazione della delega conferita dall’articolo 26della l. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore digiovani inoccupati nel Mezzogiorno.
di Redazione
Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (in Gazz. Uff., 27 agosto
1997, n. 199). — Attuazione della delega conferita dall’articolo 26
della l. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di
giovani inoccupati nel Mezzogiorno.
TITOLO I
Art. 1.
Campo e condizioni di applicazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua,
sentite le regioni e le province interessate, un piano straordinario
di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro nelle regioni
Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e
Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina,
Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione
nel 1996 superiore alla media nazionale, secondo la definizione
allargata ISTAT.
2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è destinato a giovani
di età ricompresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di trenta
mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Ai predetti fini
le sezioni circoscrizionali per l’impiego rilasciano, a richiesta dei
giovani, apposita certificazione.
3. I requisiti anagrafici e relativi all’anzianità di iscrizione di
cui al comma 2 devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997.
4. La durata dell’impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle
borse di lavoro non può comunque essere superiore a dodici mesi.
5. L’impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità e nelle
borse di lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di
collocamento.
6. Gli enti promotori e le imprese assicurano i lavoratori contro
gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la
responsabilità civile verso terzi e forniscono ai giovani adeguate
informazioni circa le disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 2.
Ripartizione e suddivisione delle risorse.
1. La ripartizione delle risorse previste per l’attuazione del
piano di cui all’articolo 1, comma 1, tra le regioni e le province, è
effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tenendo conto della distribuzione percentuale, nelle
medesime aree, del numero medio annuo nel 1996 di persone in cerca di
occupazione da più di un anno, della classe di età 20-29 anni,
secondo la definizione allargata ISTAT, ripartendo, per le province
interessate, il dato regionale, in modo proporzionale al numero di
iscritti alla prima classe delle liste di collocamento.
2. La suddivisione delle risorse da destinare al finanziamento dei
lavori di pubblica utilità e delle borse di lavoro è determinata,
sentite le regioni e le province interessate e la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, con il decreto ministeriale di cui al
comma 1, in modo equilibrato al fine di ottenere la piena
realizzazione degli interventi e garantire il raggiungimento degli
obiettivi, con particolare riferimento, per quanto attiene ai
progetti di pubblica utilità, alla effettiva stabilità, come tale
intendendosi l’autosufficienza economica, nel tempo, delle nuove
attività poste come sbocco dei progetti. Per quanto riguarda le
risorse destinate ai lavori di pubblica utilità, si tiene conto
dell’incidenza nelle singole regioni o province dei progetti di
lavori di pubblica utilità interregionali; per quanto riguarda le
risorse destinate alle borse di lavoro, il decreto di cui al comma 1,
contiene la distribuzione provinciale all’interno delle singole
regioni.
TITOLO II
Art. 3.
Campo e condizioni di applicazione.
1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell’ambiente e
del territorio, dello sviluppo rurale e dell’acquacoltura, del
recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni
culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici
mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali.
3. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica
utilità sono quelle stabilite dall’articolo 1 del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, con particolare riferimento alle misure
previste nell’articolo 1, comma 1, ai fini della tempestività degli
interventi per la promozione e l’attivazione dei progetti, compresa
la designazione di un commissario che provveda all’esecuzione del
progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell’interno, in caso di mancata
esecuzione da parte dell’ente promotore.
Art. 4.
Procedure.
1. Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla
commissione regionale per l’impiego o alla commissione centrale
per l’impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e che prevedono, a favore dei lavoratori
interessati, l’impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo,
capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro
autonomo, nonché i contenuti formativi, teorici o pratici, ad esse
funzionali. Il progetto è compilato secondo il modello A allegato al
presente decreto.
2. Ai fini del comma 1, al progetto di lavori di pubblica utilità è
allegato, in separato documento, il piano di impresa, relativo
all’attività che si intende promuovere alla fine del progetto ed i
progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, rilasciata
da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al
comma 3, attestante la eventuale fornitura di assistenza
tecnico-progettuale e, comunque, la sussistenza dei presupposti
tecnicamente fondati dell’impegno a realizzare nuove attività stabili
nel tempo.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono
individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa,
di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di
reimpiego dei lavoratori: Società per l’imprenditorialità giovanile
S.p.a., GEPI S.p.a., SPI S.p.a., INSAR, enti gestori dei fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
nonché le società partecipate dai medesimi soggetti e da società
pubbliche, aventi analoghe finalità promozionali, regionali o
provinciali, individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta delle regioni o province interessate. Ulteriori
agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere
individuate, anche su proposta delle regioni e delle province
interessate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, entro il 15 settembre 1997, a richiesta degli organismi
eventualmente interessati, previo accertamento dei requisiti di
esperienza e capacità tecnica
4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni
regionali del lavoro comunicano al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego, alle regioni –
assessorati al lavoro ed alle province interessate, un quadro
riassuntivo dei progetti presentati alle commissioni regionali per
l’impiego con le indicazioni relative al numero dei progetti e la
loro durata, gli enti proponenti, il numero dei lavoratori
interessati, l’ambito provinciale, il settore, l’ambito e la
tipologia di intervento degli stessi, l’indicazione della agenzia di
promozione che ha rilasciato l’attestazione.
5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui
all’articolo 2, comma 1, le commissioni regionali per l’impiego e
la commissione centrale per l’impiego procedono con unico atto
all’approvazione dei progetti ammissibili, con eventuale selezione
sulla base di una equilibrata distribuzione territoriale e della
qualità dei progetti, in caso di ammissione di progetti per un
importo superiore a quello attribuito alla regione. I progetti
selezionati si intendono finanziati per la loro intera durata, così
come proposta dall’ente.
6. I giovani aventi i requisiti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3,
sono avviati, entro trenta giorni dall’approvazione del progetto
stesso, su base volontaria, sia per i progetti locali che
interregionali a cura delle sezioni circoscrizionali per l’impiego,
secondo i criteri di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la
regione siciliana, l’avviamento avverrà secondo i criteri stabiliti
dalla commissione regionale per l’impiego Gli enti promotori
indicheranno, nello schema di bando allegato al progetto, come
requisiti per l’inserimento, esclusivamente titoli di studio o
attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento
dell’adesione al progetto dovranno autocertificare il possesso dei
requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti
promotori possono effettuare una selezione di idoneità specificamente
rivolta all’accertamento delle competenze utili alla realizzazione
delle successive attività imprenditoriali e richiedere l’eventuale
assegnazione di giovani in sostituzione dei candidati non idonei.
TITOLO III
Art. 5.
Campo e condizioni di applicazione.
1. Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese
appartenenti ai settori di attività D (manifatturiere), G (commercio
all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e
di beni personali e per la casa), H (alberghi e ristoranti), I
(trasporti, magazzinaggio e comunicazione), J (intermediazione
monetaria e finanziaria), K (attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività professionali ed
imprenditoriali).
2. Le borse di lavoro non possono riguardare le attività a
carattere stagionale di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera
a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, elencate nel decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
integrazioni e modificazioni, nonché le attività riferite ad
intensificazioni produttive o di servizio in determinati e limitati
periodi dell’anno, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
1978, n. 18, e all’articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a
tempo determinato nei dodici mesi precedenti.
3. Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle
che, alla data della dichiarazione di disponibilità di cui
all’articolo 6, comma 1, abbiano almeno due dipendenti e non più di
cento, ad eccezione delle imprese appartenenti al settore di attività
G (commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa) che devono avere almeno
cinque dipendenti e non più di cento. Nel computo numerico dei limiti
aziendali sono compresi i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto
di reinserimento, mentre non sono ricompresi i lavoratori assunti con
contratto a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono
considerati pro quota.
4. Per poter attivare le borse di lavoro le imprese non devono aver
licenziato personale, salvo che per giusta causa o per raggiungimento
dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nel corso dei dodici
mesi precedenti la dichiarazione di disponibilità di cui all’articolo
6, comma 1, e i giovani impegnati devono essere ad incremento del
personale mediamente occupato nel medesimo periodo. Le imprese aventi
un numero di dipendenti inferiore alla media degli ultimi dodici mesi
non possono attivare borse di lavoro. Il computo dei lavoratori ai
fini del presente comma è fatto secondo gli stessi criteri di cui al
comma 3. Le imprese, ai fini del presente comma, devono essere in
regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi
comprese le norme sul condono previdenziale, e devono rispettare i
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le condizioni
particolari ammesse per i contratti di riallineamento.
5. L’effetto incrementale delle borse di lavoro deve essere
mantenuto durante la loro durata; le borse di lavoro non possono
essere utilizzate in sostituzione di attività svolte da dipendenti,
salvo che non intervenga l’effettiva assunzione dei giovani, anche
durante lo svolgimento delle borse di lavoro.
6. La durata delle borse di lavoro è articolata nel modo seguente:
a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata è di undici
mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o
laurea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria
superiore o laurea;
b) presso le imprese con più di 15 dipendenti, la durata è
rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di dodici mesi e
di undici mesi;
c) presso le imprese appartenenti all’artigianato artistico, la
durata è sempre di dodici mesi.
7. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto il
sussidio di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608. Tale sussidio viene erogato dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) a seguito di attestazione mensile, secondo
le modalità comunicate dall’INPS, da parte dell’impresa della
effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione
di procedure automatiche di accesso ai benefìci, nei limiti
insuperabili delle risorse preordinate allo scopo. L’orario di
impegno presso le imprese è a tempo parziale per 20 ore settimanali e
per non più di otto ore giornaliere.
Art. 6.
Procedure.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le imprese, aventi i requisiti e le condizioni di cui
all’articolo 5, presentano all’INPS, anche tramite le organizzazioni
datoriali di categoria, un’apposita dichiarazione di disponibilità,
secondo il modello B allegato al presente decreto, ad accogliere
presso le proprie sedi i giovani per svolgere le borse di lavoro.
2. I requisiti e le condizioni di cui all’articolo 5 sono
dichiarati con apposita autocertificazione da parte dell’impresa
nella dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1. é comunque
fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
3. Nell’ammissione alla possibilità di attivare le borse di lavoro,
hanno priorità le imprese che abbiano almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle
associazioni datoriali unitamente all’impegno delle medesime di
erogare almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo,
sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni in
raccordo con il sistema di formazione professionale regionale o con
organismi convenzionati con il medesimo;
b) imprese artigiane, il cui titolare si impegni a svolgere
attività formativa, per almeno 40 ore con esclusione del semplice
affiancamento, in qualità di tutore ovvero imprese, appartenenti alla
categoria ISTAT K-74, il cui titolare sia un libero professionista
che assuma analogo impegno.
4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, l’INPS
comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale –
Direzione generale per l’impiego, alle regioni – assessorati al
lavoro ed alle province interessate, i dati relativi alle
prenotazioni presentate dalle imprese, secondo il settore di
attività, le dimensioni dell’impresa, la durata delle borse di
lavoro, la presenza delle condizioni di priorità di cui al comma 3 e
l’ambito provinciale.
5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui
all’articolo 2, comma 1, l’INPS è autorizzato, nei limiti delle
risorse fissate nello stesso, ad individuare le imprese ammesse
all’attivazione delle borse di lavoro, sulla base di una graduatoria
provinciale elaborata, innanzitutto tra le imprese aventi i requisiti
di priorità di cui al comma 3 e, successivamente, le altre imprese,
secondo l’ordine cronologico di presentazione, ovvero, in caso di
domande presentate nello stesso giorno, secondo la maggiore
dimensione dell’impresa. L’INPS comunica a tutte le imprese che hanno
inviato la dichiarazione di disponibilità l’inserimento o il non
inserimento tra le imprese ammesse alla attivazione delle borse di
lavoro.
6. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 5, attivano le borse di lavoro mediante la scelta nominativa
dei giovani aventi i requisiti di cui all’articolo 1, ed in possesso
della relativa certificazione rilasciata dalle sezioni
circoscrizionali per l’impiego, dando comunicazione dei nominativi
alle sedi INPS territorialmente competenti ed allegando copia della
documentazione comprovante gli adempimenti di cui all’articolo 1,
comma 6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per più di un
parente o affine fino al terzo grado del titolare dell’impresa e non
possono essere attivate nei confronti del coniuge.
Art. 7.
Assunzione dei giovani.
1. Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato,
durante o al termine della borsa di lavoro, sono riconosciute le
agevolazioni contributive previste dall’articolo 8, comma 9, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, oppure le eventuali condizioni di
maggior favore vigenti al momento delle assunzioni.
TITOLO IV
Art. 8.
Fondo per l’occupazione.
1. Per l’attuazione del piano straordinario sono preordinate,
nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e
lire 700 miliardi per il 1998.
2. Gli enti proponenti, per la realizzazione dei progetti di lavori
di pubblica utilità, possono richiedere un contributo a carico del
Fondo per l’occupazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, come richiamato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, per le spese relative alla assistenza tecnico
progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui
all’articolo 4, commi 2 e 3, del presente decreto, sino ad un limite
massimo di L. 500.000 per giovane, nonché per le spese relative alle
attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di
pubblica utilità e per le attività di impresa che si intendono
promuovere al termine dei progetti, con particolare riferimento alle
nuove tecnologie, sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per
giovane. L’erogazione del contributo dovrà comunque prevedere un
saldo non inferiore al 50 per cento alla positiva conclusione del
progetto.
Art. 9.
Procedure.
1. Entro il 31 gennaio 1998, le agenzie regionali per l’impiego,
sulla base dei dati forniti dalle sezioni circoscrizionali per
l’impiego, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro, e
degli enti che realizzano i progetti, realizzano un’attività di
monitoraggio, al fine di far pervenire le relazioni illustrative
sull’andamento dell’utilizzazione nei progetti di lavori di pubblica
utilità anche ad ambito interregionale, alla Direzione generale per
l’impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle
regioni – assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali
interessate e alle commissioni regionali per l’impiego
2. Entro il 31 gennaio 1998, l’INPS procede al monitoraggio
dell’attuazione delle borse di lavoro, dando tempestiva informazione
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione
generale per l’impiego, alle regioni – assessorati al lavoro ed alle
amministrazioni provinciali interessate ed alle commissioni regionali
per l’impiego
3. Entro il primo trimestre dell’anno 1998, le commissioni
regionali per l’impiego possono proporre la revisione della
suddivisione, verificato l’andamento del piano straordinario, sulla
base dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Sulla base delle proposte di cui al comma 3, e dei parametri
desumibili dai dati di cui ai commi 1 e 2, può essere emanato,
sentite le regioni e le province interessate, un decreto ministeriale
di modifica della ripartizione e della suddivisione stabilita con il
decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 1, al fine del
pieno conseguimento degli obiettivi del piano straordinario di cui
all’articolo 1, comma 1.
5. Le risorse eventualmente riutilizzabili sulla base del decreto
di cui al comma 4, sono destinate alla approvazione di progetti di
lavori di pubblica utilità già presentati, provvisti della
attestazione favorevole di cui all’articolo 4, comma 2, del presente
decreto, previa conferma della volontà dell’ente proponente, e alla
attivazione di nuove borse di lavoro di cui agli articoli 5 e 6 del
presente decreto.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
dei dati forniti dall’INPS e dalle agenzie regionali per l’impiego,
trasmette alle competenti commissioni parlamentari i dati di cui ai
commi 1 e 2 e due rapporti semestrali.
7. I modelli A e B allegati al presente decreto possono essere
modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 10.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.