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Revisione della disciplina sui lavorisocialmente utili

di Redazione

Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (in Gazz. Uff., 8
gennaio 1998, n. 5). — Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno
1997, n. 196

Art. 1.

Definizione.

1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno
per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di
utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di
soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo,
compatibilmente con l’equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente
tipologia:
a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di
occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata
di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi,
realizzati alle condizioni di cui all’articolo 2;
b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di
particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in
settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;
c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti
aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi,
prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i
soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari
di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui
all’articolo 7.
3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono
definite mediante la predisposizione di appositi progetti.
4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed
economico dei soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e
quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in
conseguenza dell’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione alle
attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze
attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per
l’impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo
i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti
locali.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni,
negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l’utilizzazione dei
lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del
lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti
di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro
autonomo o cooperativo.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede,
altresì, al monitoraggio sull’applicazione delle disposizioni di cui
al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo
13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura
organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori
socialmente utili.

Art. 2.

Lavori di pubblica utilità.

1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei
settori della cura della persona; dell’ambiente, del territorio e
della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura; del
recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni
culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all’infanzia, all’adolescenza, agli anziani;
riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di
handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei
confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e
emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti
per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree
protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali
dismesse e interventi di bonifica dall’amianto;
c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti
idrogeologici e incentivazione dell’agricoltura biologica,
realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla
modernizzazione dell’agricoltura anche delle zone di montagna, della
silvicoltura, dell’acquacoltura e dell’agriturismo;
d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi
compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree
urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di
montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo
del turismo.
2. I progetti di cui al comma 1 sono altresì attivati nei settori
ed ambiti previsti dalla legislazione regionale emanata ai Sensi
dell’articolo 1, comma 4.
3. Per una più efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1,
lettera a), i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono essere
affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ai quali può essere corrisposto un
rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.
4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l’impegno dei
soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e
devono, a tal fine, contenere un piano d’impresa relativo alle
attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I
progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la
sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di
nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di
promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri
interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le
medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la
documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del
progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi
dall’avvio del progetto, i termini del piano d’impresa, fatti salvi
gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in
corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il
piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della
medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la
dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate
all’organo che ha approvato il progetto.
5. Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di
pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di
cui all’articolo 10, comma 1, recanti gli impegni in ordine alle
opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.
6. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori
stipulano, entro 8 mesi dall’avvio dei progetti, convenzioni con i
soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa,
affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica
utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del
progetto o invia successivamente la convenzione e l’organismo gestore
subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto.
Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende
cessato.
7. Nel caso in cui non si realizzino le attività alle condizioni e
nei termini previsti nel piano d’impresa, il soggetto promotore
rimborserà parzialmente le somme a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, relative agli assegni di cui all’articolo 8, comma 3,
corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
ai soggetti impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità,
nonché, parzialmente, le somme relative al finanziamento delle spese
di cui all’articolo 11, comma 7, lettere c) e d).
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati
i criteri per definire l’entità degli scostamenti tra il progetto e
la sua attuazione, nonché l’entità dei rimborsi di cui al comma 7,
comunque non superiori al 50 per cento, e le modalità di utilizzo
delle somme rimborsate, ivi compresa la concessione di contributi a
fondo perduto a ristorno degli oneri relativi all’attuazione della
previsione contenuta nell’art. 8, comma 18, ultimo periodo.
9. Nei casi di cui al comma 4, l’agenzia di promozione di lavoro e
di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui
al comma 4, dovrà restituire le somme percepite ai sensi
dell’articolo 11, comma 7, lettera d). Salvo i casi di forza
maggiore, qualora si verifichino reiterate situazioni di mancata
realizzazione delle attività, per i soggetti promotori sarà prevista
la sospensione, per un periodo di due anni, dalla possibilità di
presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi
casi, per le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che hanno
attestato la sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sarà
prevista l’esclusione, per un periodo di tre anni, dall’elenco delle
agenzie individuate con la procedura di cui al comma 4.

Art. 3.

Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.

1. I progetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c),
possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli
enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente
partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati,
sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle
regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere
progetti di lavori socialmente utili.
2. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi
possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’attività della cooperativa o delle cooperative facenti parte
del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni e deve
essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell’articolo 3 della
citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti o soci,
rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei
12 mesi precedenti la presentazione del progetto di lavori
socialmente utili;
d) limitatamente alle cooperative che abbiano già gestito un
progetto di lavori socialmente utili, almeno il 50 per cento dei
lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto deve essere
stato assunto ovvero esser divenuto socio lavoratore.
3. Per i progetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c),
i soggetti promotori di cui al comma 1 possono utilizzare per
l’assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e
qualificata competenza nel settore a condizione che siano
preventivamente indicati nel progetto presentato.

Art. 4.

Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili.

1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c):
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati
iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori
dell’indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di
disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori
dell’indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di
disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di
integrazione salariale sospesi a zero ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per
la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e
di area;
f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree
territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per
l’impiego , anche ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c),
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
g) persone detenute per le quali sia prevista l’ammissione al
lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.
2. Per i progetti predisposti dall’Amministrazione penitenziaria e
dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate
ad essere svolte all’interno degli istituti penitenziari e dei
servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni
altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla
lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il
termine di espiazione della pena ricada nell’ambito di durata del
progetto.

Art. 5.

Procedure per l’approvazione dei progetti di L.S.U.

1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai provvedimenti di
approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono
presentati alle commissioni regionali per l’impiego competenti,
che provvedono all’approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi
quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine
non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro – settore
politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse
economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di
informazioni riguardanti il progetto.
2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello
elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono
essere corredati dagli elementi di cui all’articolo 2. I progetti
relativi ad attività inserite in interventi formativi, devono essere
corredati dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti
relativi ad attività dirette al raggiungimento di obiettivi di
carattere straordinario devono essere corredati dalla dichiarazione
dell’organo competente del soggetto proponente circa l’effettivo
carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della
tempestività degli interventi per la promozione e l’attivazione dei
lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini
dell’approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la
immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in
deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto
previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità
organizzata;
c) l’amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell’articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le commissioni regionali per l’impiego competenti possono
stabilire criteri di priorità per l’approvazione dei progetti per i
quali si richieda il finanziamento a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti
all’occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione
dell’ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di
attività formative, la presenza della convenzione di cui all’articolo
2, comma 6, sin dall’inizio del progetto. A tal fine possono,
altresì, fissare dei termini entro i quali consentire la
presentazione dei progetti, per potere effettuare una comparazione
qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni
integrative al modello di presentazione.
4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni
elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le
amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le
convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle
attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di
attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da
presentare agli organi regionali competenti per l’approvazione. Le
disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai
progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997.

Art. 6.

Procedure per l’assegnazione dei lavoratori ai progetti.

1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente
utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la
qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali
richiesti per l’attuazione del progetto e del principio delle pari
opportunità.
2. L’assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti
previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono
volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per
l’impiego e per il collocamento in agricoltura competenti,
secondo i criteri previsti per l’attuazione dell’articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le commissioni regionali per l’impiego competenti
possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito
composti da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di
entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del
predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione
del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato articolo
16.
3. L’assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di
trattamenti previdenziali, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c)
e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e
per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il maggior
periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale,
limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale
residuo periodo.
4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di
settore o di area, l’assegnazione avviene limitatamente a gruppi di
lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte
salve le qualifiche professionali altamente specializzate o
dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
5. L’assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma
2, avviene attraverso l’avviamento di un numero di lavoratori pari a
tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l’ente promotore
richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al
raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare
riferimento alle finalità occupazionali.
6. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, l’assegnazione dei
lavoratori può avvenire su richiesta nominativa.
7. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 6, l’organismo gestore,
sin dall’inizio del progetto, effettua la selezione di idoneità di
cui al comma 5 e può altresì richiedere l’assegnazione nominativa di
una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente
specializzate.
8. Qualora l’assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle
categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1
dell’articolo 4, che si trovino in condizioni tali rendere difficile
l’integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali
per l’impiego competenti possono prevedere il loro inserimento
mirato tramite richiesta nominativa.
9. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che
provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia
trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del
precedente progetto.

Art. 7.

Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento
straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità
di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attività di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l’utilizzo dei
lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o
nell’area della sezione circoscrizionale per l’impiego e per il
collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo
inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per
l’impiego e per il collocamento in agricoltura specificando la
durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali
per l’impiego e per il collocamento in agricoltura , nell’ambito
dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le
prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove
si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di
trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di
prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.
4. Ai fini dell’assegnazione, i centri per l’impiego ricevono dalle
sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai
percettori dell’indennità di mobilità e di altro trattamento speciale
di disoccupazione, con l’indicazione della qualifica professionale
posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello
stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende
interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i
quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale.
5. Le regioni e le commissioni regionali per l’impiego
semestralmente effettuano un monitoraggio delle attività di cui al
presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le
opportune iniziative per l’utilizzo dei lavoratori.

Art. 8.

Disciplina dell’utilizzo nelle attività.

1. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui
all’articolo 1 non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro
e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di
collocamento o dalle liste di mobilità.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per
l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il
trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al
netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i
dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto
promotore dell’intervento e comunque per non meno di 20 ore
settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno
per un orario superiore, entro il limite del normale orario
contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo
corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello
retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali
ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività
analoghe presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente
utili ovvero nelle attività formative previste nell’ambito dei
progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un
importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori
socialmente utili. Tale assegno è erogato dall’INPS previa
certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall’INPS a
cura dell’ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in
quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di
indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario
settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di
impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il
corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.
4. L’assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i
redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere
occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate
successivamente all’avvio del progetto. Ai fini delle presenti
disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle
svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento
dell’iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei
limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell’arco temporale di
svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita
documentazione. L’assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da
lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato
successivamente all’avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000
mensili, opportunamente documentati. L’assegno è, invece,
incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato
con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l’ente
utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo
di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il
periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS
territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o
subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo
svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o
incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del
soggetto utilizzatore.
5. L’assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i
trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi
ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori
socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità
possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece
cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni
e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate
per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
6. L’importo integrativo. di cui ai commi 2 e 3 è a carico del
soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva
presenza.
7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione
ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori
socialmente utili con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2,
possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente
articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle
medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento
previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l’assegno viene rivalutato
nella misura dell’80 per cento della variazione annuale ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali
connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i
termini di durata dell’impegno. Durante i periodi di riposo è
corrisposto l’assegno.
11. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la
sospensione dell’assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le
condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia
compatibile con il buon andamento del progetto.
12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate,
comportano la sospensione dell’assegno. E facoltà del soggetto
utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione.
13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che
compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto
utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.
14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al
lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte
dall’indennità erogata dall’INAIL e viene riconosciuto il diritto a
partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di
inabilità.
15. Alle lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente
utili che non possono vantare una precedente copertura assicurativa
ai sensi dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per
i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene corrisposta
dall’INPS un’indennità pari all’80 per cento dell’importo
dell’assegno. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente,
tramite rendiconto dell’INPS, a carico del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Alle lavoratrici viene riconosciuto il diritto a partecipare ai
medesimi progetti di lavori socialmente utili che fossero ancora in
corso o prorogati al termine del periodo di astensione obbligatoria
per maternità.
16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente
utili sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i permessi di
cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
17. L’assegno è erogato anche per le assenze di cui all’articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono
partecipare, con diritto alla corresponsione dell’assegno, alle
assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed
alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente
utili per i quali è erogato l’assegno di cui al comma 3, trova
applicazione il riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9
dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini
dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento. é comunque consentita la possibilità di riscatto dei
periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini
pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Art. 9.

Decadenza.

1. L’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione alle attività di cui
all’articolo 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti
previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione
dalla lista regionale di mobilità di cui all’articolo 6 della legge
23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione
sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per
l’impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il
provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione
regionale del lavoro – Settore politiche del lavoro, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad
attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti
uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto
dell’assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione
dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere
disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante
più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque
non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La
commissione regionale per l’impiego , tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in
esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione
geografica dell’iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano,
inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle
competenti sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il
collocamento in agricoltura la revoca dell’assegnazione, qualora
i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività
socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano
rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano
dalla partecipazione alle attività di cui all’articolo 1, nelle
ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori
possono chiedere, per la residua durata del progetto o della
prestazione, la sostituzione con altro lavoratore.

Art. 10.

Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.

1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità
occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente
utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze
istituzionali per l’esecuzione di servizi aggiuntivi non
precedentemente affidati in appalto o in concessione, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione
dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti
medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che
abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già
oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro
in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non
inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi
da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà
rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica,
lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già
oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la
forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non
inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi
da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di
cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200
milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta
del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e
lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di
statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei
confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che
risultino aver collaborato sin dall’inizio alla promozione, gestione
e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno
preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti
delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi
dell’articolo 2, comma 4.
3. Per l’affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali,
analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori
socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non
superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza
lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al
40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero
in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e
nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo
ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato,
o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e
saranno sostituite, sulla base dell’esperienza acquisita, entro il 31
dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano
piena validità per tutta la durata in essi prevista.

Art. 11.

Fondo per l’occupazione.

1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori
socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle
persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la
definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni
trimestrali per l’anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la
ripartizione viene effettuata secondo l’incidenza della
disoccupazione e l’entità delle risorse mediamente assegnate negli
anni 1996 e 1997.
2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per
l’impiego destinano una quota non inferiore all’80 per cento
delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio
1998, le commissioni regionali per l’impiego destinano una quota
non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili
eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 5, comma 4.
3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per
l’impiego riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle
risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano
l’utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori
socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti
previdenziali o di mobilità.
4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili
nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi
al pagamento dell’assegno di cui all’articolo 8, comma 3, ai
lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal
fine verseranno all’INPS tali risorse in coerenza con gli
stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con
le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per
l’occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri,
forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni
familiari.
5. Le direzioni regionali del lavoro – settore politiche del lavoro
e le agenzie per l’impiego possono concordare con le sedi regionali
dell’INPS modalità e criteri per il monitoraggio e il flusso
informativo relativamente all’effettivo utilizzo delle risorse
assegnate in ambito regionale.
6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della
presentazione del progetto, indicare l’impegno a destinare risorse
per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell’assegno
di cui all’articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto
medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare
all’INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la
copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori
effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla
corresponsione degli assegni versando all’INPS, in un’unica
soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefici
accessori.
7. Le risorse a carico del Fondo per l’occupazione sono utilizzate:
a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori
utilizzati e per la copertura dei benefici accessori;
b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori
utilizzati nel limite massimo di lire 1.000.000 pro capite;
c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento
delle spese relative all’avvio delle società miste ovvero di
cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite
massimo di lire 5.000.000 pro capite per richieste di contributi
relativi alla dotazione di attrezzature;
d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative
all’assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di
lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di lire 500.000 pro
capite.
8. L’erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d),
dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento
subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa.

Art. 12.

Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai
lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del
31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle
liste regionali di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23
luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte
delle competenti commissioni regionali per l’impiego.
L’inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale
del lavoro – settore politiche del lavoro, su segnalazione delle
sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in
agricoltura , le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio
i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati
in lavori socialmente utili.
3. L’utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i
lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici
concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima
professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti
lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li
hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da
ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui
al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò
preordinate sul Fondo per l’occupazione e secondo le modalità
stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure;
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al
raggiungimento dei trattamenti per il pensionamento di anzianità o di
vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte
dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione
ovvero all’erogazione anticipata del trattamento relativo
all’anzianità maturata;
b) l’assunzione a carico del Fondo per l’occupazione del
contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto
di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all’articolo 9-septies
del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo
aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino
al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di
assunzione a tempo indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5
possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5,
in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità
occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il
successivo affidamento a terzi di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza
pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui
al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma
9. I progetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c),
destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente
prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto
nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il
1999.
8. Le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli
interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono
definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione
lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le
modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5.

Art. 13.

Norme finali.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente
decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell’articolo 1
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 re 1996, n. 608, e nell’articolo 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno valore di
principio e di indirizzo per le regioni e per le province autonome di
Trento e Bolzano.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

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