Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (in Gazz. Uff., 7 marzo 1992, n. 56).
— Azioni positive per l’imprenditoria femminile .
Art. 1.
Princìpi generali.
1. La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza
sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività
economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare,
dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la
professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle
imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei
diversi settori produttivi.
Art. 2.
Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i
seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in
misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali
le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai
due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti
per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali
gestite da donne, che operino nei settori dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei
servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le
società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico
e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che
promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una
quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Art. 3.
Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
1. é istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile, di seguito denominato
apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La dotazione
finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il
triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Art. 4.
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili
e per l’acquisizione di servizi reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3, ai
soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in
data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge,
possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese
per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto
di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore
dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché
per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione
e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per
l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività,
all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie,
alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti,
all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano
nei territori di cui all’allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da
fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della
Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile
1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al
citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma
1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al
60 ed al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi
contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese
sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
per le attività ivi previste.
Art. 5.
Crediti di imposta.
1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono richiedere,
in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in
misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai
quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge
5 ottobre 1991, n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 5
ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative
modalità di attuazione.
Art. 6.
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per
la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 4 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i
Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti
beneficiari.
Art. 7.
Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere
revocate dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori
cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o
più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni
medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione
delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i
soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con
gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché con i
benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro
il limite massimo dell’80 per cento della spesa ammessa
all’agevolazione.
Art. 8.
Finanziamenti agevolati.
1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono
essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui
all’articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall’articolo
4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata
non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per
cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui
appartiene l’impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano
nei territori di cui all’allegato al citato regolamento (CEE) n.
2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con la citata decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n.
2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per
cento del tasso di riferimento.
3. L’Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie
previste dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli
istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente
articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado
di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito
annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle
disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art. 9.
Garanzia integrativa.
1. I finanziamenti previsti dall’articolo 8 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 20 della legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in
relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie
del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
o del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 20 della citata legge
n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all’articolo 7 della citata legge
n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed
aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con
deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui
all’articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere
accordata con deliberazione del comitato previsto dall’articolo 3
della medesima legge.
Art. 10.
Comitato per l’imprenditoria femminile.
1. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato è istituito il Comitato per l’imprenditoria
femminile composto dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato,
con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante
degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della
cooperazione, della piccola industria, del commercio,
dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su designazione
delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni.
Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti;
per l’adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale
e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma
1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale
in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove
altresì lo studio, la ricerca e l’informazione sull’imprenditorialità
femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato
stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la
piccola industria e l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1,
lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di
consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze
professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è
autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle
disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art. 11.
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a
tal fine una relazione annuale al Parlamento.
Art. 12.
Iniziative delle regioni.
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province
autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con
la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria,
programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché
la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate
dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono
stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che
abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in
materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma
1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui
all’articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa
prevista.
Art. 13.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci
miliardi per l’anno 1992, lire dieci miliardi per l’anno 1993 e lire
dieci miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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