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Misure urgenti per il controllo della spesa nel settoredegli interventi nei Paesi in via di sviluppo.
di Redazione
Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 (in Gazz. Uff., 29 dicembre,
n. 304). — Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore
degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.
Art. 1.
1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad
istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione
composta da non più di undici membri per l’effettuazione, su
iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo
stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione
possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati
competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti
di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonchè
dell’attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da
organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di
opere ed impianti per la pubblica amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare
riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di
contenzioso:
a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi,
segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non
iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione
esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed
effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
b) a valutare i costi necessari al completamento degli
interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli
stanziamenti previsti;
c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le
valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonchè a valutare gli oneri
aggiuntivi che ne deriveranno;
d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del
contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere
trattative con le parti interessate in vista di soluzioni
transattive, avvalendosi dell’opera di liberi professionisti all’uopo
delegati.
3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di
fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed
immediata notizia all’autorità giudiziaria ordinaria, nonchè al
procuratore generale della Corte dei conti.
4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro
degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti
competenti per materia i risultati finali della propria attività.
Art. 2
1.Per gli interventi in corso di realizzazione o da
avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi,
salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono
dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari
esteri.
Art. 3
1.L’art. 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica
relativi alle fasi di
quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso
personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il funzionario
legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri
funzionari della carica diplomatica.
3. Sulla base di motivate esigenze, il direttore generale della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato,
per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti
specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di
consulenza per l’espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui
all’art. 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.
Art. 4
1. I contratti stipulati con gli esperti dell’Unità tecnica
centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
ai sensi dell’art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono
essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle
qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata
dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di
cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente
comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza
tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonchè a quelli che
scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti
contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre
1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data>>;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto
previsto dall’art. 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987
circa l’obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione
di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la
cittadinanza italiana.
3. L’attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente
articolo è assoggetta a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera
degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del
Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel
caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.
3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell’art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a
tempo determinato dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo
Art. 5
1.Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale
delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente
della scuola, e del personale degli enti pubblici, in servizio alla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino
al 31 dicembre 1994.
2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con
successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria
alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.
Art. 6
1.I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli
articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del
trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure
previste per i dirigenti generali di livello C.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, che
ammontano a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono
a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del
Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà
conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4
dell’art. 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come
modificato dal presente decreto.
Art. 7
1.Al comma 4 dell’art. 37 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, le parole: <; detta="" quota="" non="" potrà="" comunque="" superare="" il="" 5="" per="" cento="" dello="" stanziamento="" in="" bilancio="" per="" ogni="" esercizio="" finanziario.="">> sono sostituite dalle seguenti: <, tenendo="" conto="" che="" in="" nessun="" caso="" detta="" quota="" potrà="" superare="" la="" media="" delle="" spese="" di="" funzionamento="" riscontrate="" nel="" triennio="" precedente.="">>.
Art. 8
1.Nell’ambito degli stanziamenti, di cui all’art. 2, comma
2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996,
una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è
riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative
o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento va
riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative,
ai sensi dell’art. 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987.
2. La riserva così costituita è annualmente integrata con le
eventuali disponibilità residue dell’esercizio precedente. Per il
1994 i residui sono la parte dello stanziamento per iniziative di
organizzazioni non governative nel 1993 non ancora impegnata al 31
dicembre 1993.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro degli affari esteri,
sentita la commissione di cui all’art. 8, comma 10, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, emana norme per la semplificazione delle
procedure di concessione dei contributi di cui al comma 1 del
presente articolo e per i relativi controlli.
3-bis. Le disposizioni di cui all’art. 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le
organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di
lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione
di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo
Art. 9
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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