Non profit
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
di Redazione
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (in Gazz. Uff., 17 dicembre 1991, n.
295). — Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche.
Art. 1.
1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di
lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel
periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di
attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire
360.000.000 , possono optare per l’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui
all’articolo 2. L’opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo
lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta
sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia
revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che
intraprendono l’esercizio di attività commerciali esercitano
l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle
imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli
uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui
al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il
limite di lire 130.594.000 milioni, cessano di applicarsi le
disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a
quello in cui il limite è superato.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione
percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi
terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del
medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell’anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce
l’adeguamento del limite di lire 128.411.000 milioni di cui ai
commi 1 e 2 nella stessa misura della variazione percentuale del
valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati.
Art. 2.
1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione
sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili
prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati
dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella
distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste,
rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate,
qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul
valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalità di
cui all’articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere
numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma
dell’articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le
disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia
di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei
beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in
materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei
soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare
dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le
plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso
di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.
Art. 3.
1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui
all’articolo 6 della L. 23 marzo 1981, n. 91, e successive
modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non
concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi .
Art. 4.
1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti
effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge
sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9
per cento.
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