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Ratifica ed esecuzione della convenzione contro ildoping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989

di Redazione

Legge 29 novembre 1995, n. 522 (in Gazz. Uff., 9 dicembre 1995, n.
287, s.o.). — Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il
doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16
novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 15 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16
novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 15 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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