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Iniziative per la diffusione della cultura scientifica

di Redazione

Legge 28 marzo 1991, n. 113 (in Gazz. Uff., 8 aprile 1991, n. 82). — Iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Art. 1. 1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato >, nell’intento di favorire la diffusione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a: a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonché favorire l’attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno; b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia; c) incentivare, mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire; d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un’efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l’impiego delle nuove tecnologie; e) promuovere l’informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. 2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse. 3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell’Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali. 4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell’ambito della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 2 comma 1 lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Art. 2. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l’anno 1991, in lire 10.000 milioni per l’anno 1992 e in lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento >. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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