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Atto di indirizzo e coordinamentorelativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunniportatori di handicap.
di Redazione
Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (in Gazz.
Uff., 15 aprile, n. 87). — Atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni
portatori di handicap.
Art. 1.
Attività delle regioni e delle province autonome.
1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o
socio-sanitarie locali, nell’ambito dei servizi istituiti ai sensi e
per le finalità di cui all’art. 14, primo comma, lettera e), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture
universitarie con le quali le regioni o le province stesse abbiano
stipulato specifici protocolli d’intesa ai sensi dell’ art. 6, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero
avvalendosi delle strutture di cui all’art. 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità richiamate
nell’art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino
l’intervento medico cognitivo sull’alunno in situazione di handicap,
necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge
n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c) per quanto di competenza, di un piano educativo
individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di
handicap.
Art. 2.
Individuazione dell’alunno come persona handicappata.
1. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata, al
fine di assicurare l’esercizio del diritto all’educazione,
all’istruzione e all’integrazione scolastica, di cui agli articoli 12
e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su
segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo
d’istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva, in
servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le
medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa,
per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle
segnalazioni.
Art. 3.
Diagnosi funzionale.
1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica
della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno
in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura
sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e
13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l’unità multidisciplinare
composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo
specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della
riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’unità
sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La
diagnosi funzionale deriva dall’acquisizione di elementi clinici e
psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita
medica diretta dell’alunno e l’acquisizione dell’eventuale
documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si
acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare
(composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto,
contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola
necessariamente nei seguenti accertamenti:
a) l’anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del
soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a
casa, ecc.), nonchè alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da
zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie
riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione,
agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali
interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze
riabilitative;
b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella
patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile,
otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell’art. 3,
comma 2: la stessa fa riferimento all’eziologia ed esprime le
conseguenze funzionali dell’infermità indicando la previsione
dell’evoluzione naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del
soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto
delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo
raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di
autostima e rapporto con gli altri;
c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione,
produzione e linguaggi alternativi;
d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di
deficit con particolare riferimento alla vista, all’udito e al tatto;
e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità
globale e motricità fine;
f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria,
attenzione e organizzazione spazio-temporale;
g) autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una
documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che,
in via indicativa, si riporta nell’allegato > al presente atto di
indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene,
inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma
conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.
Art. 4.
Profilo dinamico funzionale.
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il
profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi
funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di
inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che
l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi
brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico
funzionale viene redatto dall’unità multidisciplinare di cui all’art.
3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della
scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero
in base all’esperienza maturata in situazioni analoghe, con la
collaborazione dei familiari dell’alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati
nella diagnosi funzionale, di cui all’articolo precedente, descrive
in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in
situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle
programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle
difficoltà che l’alunno dimostra di incontrare in settori di
attività;
b) l’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno a breve e
medio termine, desunto dall’esame dei seguenti parametri:
b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in
relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo
lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo
controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la
soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile
cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze
diverse;
b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità
esprimibili rispetto all’area del sè, al rapporto con gli altri, alle
motivazioni dei rapporti e dell’atteggiamento rispetto
all’apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili
in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti,
ai mezzi privilegiati;
b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in
relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione
verbale, all’uso comunicativo del linguaggio verbale, all’uso del
pensiero verbale, all’uso di linguaggi alternativi o integrativi;
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle
potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;
b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle
potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla
motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di
programmazione motorie interiorizzate;
b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle
potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla
capacità intellettiva e all’organizzazione spazio-temporale;
b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità
esprimibili in relazione all’autonomia della persona e all’autonomia
sociale;
b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità
esprimibili in relazione all’età pre-scolare, scolare (lettura,
scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni
pratiche, ecc.).
4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della
quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del
biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il
personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio
diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del
profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e
alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il
profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8
dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il
corso di istruzione secondaria superiore.
5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità
multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con
il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà
parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa,
del tipo che, in via indicativa, si riporta nell’allegato > al
presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda,
sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in
forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e
relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed
affettive dell’alunno.
Art. 5.
Piano educativo individualizzato.
1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il
termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per
l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e
all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della
legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o
USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della
scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante
operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potestà parentale dell’alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonchè le forme
di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui
alla lettera a), comma 1, dell’art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4) Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente
comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza
pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati
derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico
funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione,
all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione
di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente,
integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva
di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell’alunno
stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità
dell’alunno comunque disponibili.
Art. 6.
Verifiche.
1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria
ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza
trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro
maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell’art. 12 della
legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi
disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico
sull’alunno in situazione di handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che
ogni intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia
correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di
possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni
educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.
3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi
specifica o situazioni impreviste relative all’apprendimento) nel
quadro comportamentale o di relazione o relativo all’apprendimento
del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti
di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie,
al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti
delle verifiche devono confluire nel P.E.I.
Art. 7.
Vigilanza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unità
sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perchè diano la piena e
qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle
famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all’educazione,
all’istruzione e all’integrazione scolastica dell’alunno in
situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge
n. 104 del 1992.
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