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Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione

di Redazione

Legge 10 Marzo 2000, n. 62 ” Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000

Art. 1.

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia
lungo tutto l’arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli
ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, le istituzioni scolastiche non statali,
comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla
scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per
quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo
della scuola, l’insegnamento è improntato ai princípi di
libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie,
svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque,
accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi,
compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto
educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale
o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni
le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono
l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione;
un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle
disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione
e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri
del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati
alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne
facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido
per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di
studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere
riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla
prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente
e insegnante che rispettino i contratti collettivi
nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema
nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli
ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore
a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi
di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito
di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere
anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito
dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento
della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento
della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del
terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul
suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone
il definitivo superamento delle citate disposizioni del
predetto testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di
ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie
delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano
i requisiti di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto
il trattamento fiscale previsto dallo
stesso decreto legislativo n. 460 del 1997,
e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione
a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento
dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui
al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio
di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado
di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
per l’individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni
reddituali delle famiglie da determinare ai sensi
dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché
le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione
del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della
borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente
dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata
sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai
soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede al corrispondente versamento delle somme
occorrenti all’entrata del bilancio dello Stato a carico
dell’ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi
del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi
di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la
spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi
annue a decorrere dall’anno 2001.
13. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di
base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente,
della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento
di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di
lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono
alunni con handicap.
15. All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai
commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto
a lire 20 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione.
16. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,
pari a lire 250 miliardi per l’anno 2000 e lire 300 miliardi
per l’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire 70
miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2001
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130
miliardi per il 2001 l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione. A decorrere dall’anno 2002 si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

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