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Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioniscolastiche
di Redazione
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (in
Suppl. ordinario n. 152/L, alla Gazz. Uff. n. 186, del 10 agosto). –
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Titolo I
Capo I
Art. 1.
Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione
dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle
regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai
sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali
promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le
potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di
istruzione.
2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà
di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e
gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di
migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento.
Art. 2.
Oggetto.
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni
ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di
legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l’immediata applicazione
delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni
scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente
riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza
con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del
presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo
armonizzano con quelle relative all’autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle
iniziative finalizzate all’innovazione. A esse si applicano altresì
le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni
del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le
esperienze formative e le attività nella scuola dell’infanzia. La
terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.
Capo II
Art. 3.
Piano dell’offerta formativa.
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
tutte le sue componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è
il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro
autonomia.
2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale a norma dell’art. 8 e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le
corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni
anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori,
degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di
istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul
territorio.
5. Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato
agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.
Art. 4.
Autonomia didattica.
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di
insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e
delle finalità generali del sistema, a norma dell’art. 8
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le
diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni
scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento
delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna
disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con
l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del
curricolo obbligatorio di cui all’art. 8, degli spazi orari residui;
c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel
rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella
classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di
handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati,
anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi
formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonchè
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi
internazionali.
4. Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di
recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte
dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell’art. 139, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i
criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e
degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono
coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’art. 3 e sono
attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono
l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero
dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono
individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui all’art. 8 e tenuto conto
della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi
di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di
agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale
e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il
riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o
liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi
formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della
disciplina di cui all’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti
dall’attuale ordinamento.
Art. 5.
Autonomia organizzativa.
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda
l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia
espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando
la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell’offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal
Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia
di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle regioni
a norma dell’art. 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle
singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile,
anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi
restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di
ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei
docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in
funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche
ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.
Art. 6.
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate,
esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali e curando tra l’altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico;
c) l’innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei
processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno
della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema
scolastico e, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i
diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche
strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista
dall’art. 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’art. 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche
sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di
informazioni attivando collegamenti reciproci, nonchè con il Centro
europeo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e
gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad
altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art. 7.
Reti di scuole.
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o
aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità
istituzionali.
2. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli
bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre
attività coerenti con le finalità istituzionali; se l’accordo prevede
attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di
circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole
scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla
rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti
che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo
scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno
nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle
risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua
durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonchè le risorse
professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle
singole istituzioni; l’accordo è depositato presso le segreterie
delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni
scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per
favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche
che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti
laboratori finalizzati tra l’altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello
nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l’orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di
istituto possono essere definiti in modo da consentire l’affidamento
a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti
organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei
laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono
stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che
intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi.
9. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le
istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e
convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che
coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni
del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni
sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a
consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali
coerenti col Piano dell’offerta formativa di cui all’art. 3 e per
l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo.
Capo III
Art. 8.
Definizione dei curricoli.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi
generali, definisce a norma dell’art. 205 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli
comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del
curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi
finalizati all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza,
da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro,
sentita la Conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta
formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da
integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale
con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività
da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le
istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste
dal comma 1, lettera e).
3. Nell’integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella
riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema
di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e
territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola
dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse
esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della
necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di
orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie,
dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del
territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte
possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito
anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di
accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può
essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L’adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte
già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle
famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.
Art. 9.
Ampliantento dell’offerta formativa.
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o
tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa
che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in
ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei
propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse
dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli
adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell’art. 8 possono essere
arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la
realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni
scolastiche programmano sulla base di accordi con le regioni e gli
enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a
convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o
locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla
base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e
strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati.
Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere
fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le
istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della
personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro
variazione e riduzione.
5. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere
promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate
ai genitori degli alunni.
Art. 10.
Verifiche e modelli di certificazione.
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero
della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni
periodiche. Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le
verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell’educazione,
riformato a norma dell’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le
scuole per l’efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso
l’attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione,
promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli
ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati
i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le
conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti
formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e
alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta
formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente
certificate.
Art. 11.
Iniziative finalizzate all’innovazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale
per la qualità dell’istruzione, di una o più istituzioni scolastiche,
di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, di una o più regioni o enti locali,
promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti
disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in
ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili
innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i
processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di
iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell’art. 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare
con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti
a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere
definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli
studi, con le procedure di cui all’art. 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per
l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e
attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell’art. 2,
commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. é riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni
nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di
corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei
relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle
scuole riconosciute ai sensi dell’art. 278, comma 5, del decreto
legislativo 16 aprile 1994. n. 297.
Capo IV
Art. 12.
Sperimentazione dell’autonomia.
1. Fino alla data di cui all’art. 2, comma 2, le istituzioni
scolastiche esercitano l’autonomia ai sensi del decreto del Ministro
della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti
possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro
della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra
le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il
decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro
il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l’orario settimanale, fatta
salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8,
deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1
e 3 dell’art. 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui
all’art. 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all’art. 130 del decreto
legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all’art. 21, commi 1 e 14, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e
progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall’anno
finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Art. 13.
Ricerca metodologica.
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all’art. 8 si
applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative
sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono
contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di
cui all’art. 8, riorganizzando i propri percorsi didattici secondo
modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e
lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante
l’istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni
scolastiche.
Titolo II
Capo I
Art. 14.
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche.
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche
sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione
centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto
con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e
delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non
riservate, in base all’art. 15 o ad altre specifiche disposizioni,
all’amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle
funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’art. 15 e a
quelle di cui all’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del
Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni
già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non
richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli
adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e
disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni,
le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione,
il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini
della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e
debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e
internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.
A norma dell’art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le
istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli
alunni.
3. Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del
bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei
contratti di prestazione d’opera di cui all’art. 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono
in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di
cui all’art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità
dello Stato, nel rispetto dei princìpi di universalità, unicità e
veridicità della gestione e dell’equilibrio finanziario. Tale
regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità
negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento
dell’attività negoziale medesima, nonchè modalità e procedure per il
controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse
affidati, per garantire all’utenza un efficace servizio. Assicurano
comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate
in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche
con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento,
culturale e professionale del relativo personale per corrispondere
alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in
materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze
sono esercitate a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni
concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 15. Ove allo scadere del
termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il
regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua
adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli
articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del
personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo
giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola.
Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo
all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo
stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della
decisione sul reclamo.
Art. 15.
Competenze escluse.
1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le
seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato
ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della
singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in
relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti
territoriali più vasti di quelli della singola istituzione
scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione
del personale eccedente l’organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia
previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e
collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto
previsto nell’art. 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario.
Art. 16.
Coordinamento delle competenze.
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme
che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della
progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di
apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei
servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidata al
dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano
al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le
rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi
dell’art. 15, comma 1, lettera d), purchè riconducibile a compiti
connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto.
Titolo III
Art. 17.
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
1. Ai sensi dell’art. 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti
disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297: art. 5, commi 9, 10 e 11; art. 26; art. 27,
commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; art. 28,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, limitatamente alle parole:
5; art. 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; art. 119, commi 2 e
3; art. 121; art. 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126;
art. 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; art. 129, commi 2, 4,
limitatamente alla parola:
articoli 144, 165, 166, 167 e 168; art. 176, commi 2 e 3; art. 185,
commi 1 e 2; art. 193, comma 1, limitatamente alle parole:
277, 278, 279, 280 e 281; art. 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli
329 e 330; art. 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000
regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni
incompatibili con le norme del presente regolamento.
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