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Disposizioni urgenti nel settore sanitario

di Redazione

Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 (in Gazz. Uff., 21 maggio 1996, n. 117), conv. in l. 18 luglio 1996, n. 382 (in Gazz. Uff., 20 luglio 1996, n. 169). — Disposizioni urgenti nel settore sanitario. Art. 1. 1. Omissis. 2. Omissis. 2-bis. Omissis. 2-ter. Omissis. 2-quater. Al personale risultato in esubero a seguito dell’attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità d’ufficio da applicare prioritariamente all’interno della unità sanitaria locale e successivamente nell’ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d’ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si applicano immediatamente dopo l’adozione delle singole iniziative di ristrutturazione della rete ospedaliera. 2-quinquies. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l’atto programmatorio previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2-ter del presente articolo, a decorrere dall’anno 1997 e fino alla data di adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall’anno 2000, alle regioni che non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura che sarà determinata dalla legge finanziaria per il medesimo anno 2000. 3. I termini fissati dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 agosto 1996. Art. 2. Omissis. Art. 3. Omissis. Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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