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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezionedel patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969

di Redazione

Legge 12 aprile 1973, n. 202 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1973, n. 127).
— Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione
del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico,
firmata a Londra il 6 maggio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all’articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all’articolo 10 della convenzione stessa.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico,
firmata a Londra il 6 maggio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all’articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all’articolo 10 della convenzione stessa.

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