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Regolamento del DL 97/95 su il riordino delle funzioni in materia di turismo,spettacolo e sport

di Redazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n.
483 (in Gazz. Uff., 18 settembre 1996, n. 219). — Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 del d.l. 29 marzo
1995, n. 97, conv., con modificazioni, dalla l. 30 maggio 1995, n.
203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport.

Art. 1.

Misura del contributo sugli interessi.

1. Il fondo istituito dall’art. 2, comma quarto, della legge 10
maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio
1984, n. 311, e dall’art. 13, comma secondo, lettera d), della legge
30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato annualmente, a favore delle
attività musicali e delle attività teatrali di prosa, dalla Banca
nazionale del lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale
S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli
interessi relativi ai finanziamenti concessi – su sovvenzioni
statali, assegnate per le medesime attività – dalla stessa Sezione di
credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o società
finanziarie legalmente costituite e iscritte nell’elenco generale di
cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 2.

Durata del contributo sugli interessi.

1. Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di
finanziamento indicate all’art. 1, è concesso per la durata di dodici
mesi dalla data di operatività della cessione. Eventuali residui del
fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo più
lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi.

Art. 3.

Modalità e termini per la corresponsione del contributo sugli
interessi.

1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare
del contributo debbono inviare, per il tramite dell’Ente cessionario
delle sovvenzioni statali, apposita domanda alla Banca nazionale del
lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.,
allegando copia conforme della cessione completa dei necessari dati
di registrazione.
2. All’inizio di ogni esercizio finanziario la Banca nazionale del
lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a
favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori –
sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31
dicembre dell’anno precedente.
3. A tal fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni
anno, fanno pervenire all’istituto gestore del fondo l’estratto conto
riferito al 31 dicembre dell’anno precedente con l’indicazione, per
ogni singola cessione, del debito per capitale, delle date di inizio
e di eventuale fine del finanziamento, delle date e degli importi
delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso
dell’anno medesimo.
4. Gli estratti conti sono muniti delle firme dei legali
rappresentanti dei soggetti finanziatori, che sono responsabili della
loro esattezza.

Art. 4.

Istruzioni procedurali.

1. Per quanto non indicato dal presente decreto si rinvia alle
determinazioni ed alle istruzioni riguardanti gli adempimenti
procedurali di dettaglio per accedere ai finanziamenti, che verranno
rispettivamente adottate e diffuse dalla Banca nazionale del lavoro –
Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

Art. 5.

Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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