Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (in Gazz. Uff., 17 ottobre 1997, n. 243,
s.o.). – Disposizioni sui beni culturali.
Art. 1.
Testo unico delle norme in materia di beni culturali.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e
coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di
beni culturali e ambientali. Con l’entrata in vigore del testo unico
sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il
Governo indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni
legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi
;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le
modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e
sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione
dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti
Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la
procedura di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il testo unico potrà essere aggiornato, entro tre anni dalla
data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai
commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il
Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre all’approvazione del
Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni e le attività
culturali può avvalersi dell’opera di enti, di istituti universitari,
nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante
affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede
mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito degli
ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali.
Art. 2.
Programmazione delle attività culturali.
1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello
Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività
culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi
del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi,
ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei
predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da
una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e
portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o
concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse .
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Omissis
b) Omissis
c) Omissis
10. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge .
11. Omissis
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
stabilisce le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio,
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 12, della garanzia
statale e per l’assunzione del relativo rischio.
13. Omissis
14. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 10 e
11, valutate in lire 3 miliardi per l’anno 1998 e in lire 2 miliardi
annui a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Concessioni relative ai servizi aggiuntivi.
Omissis
Art. 4.
Modifica alle norme per l’arte negli edifici pubblici.
Omissis
Art. 5.
Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse
storico-artistico.
Omissis
Art. 6.
Omissis
Art. 7.
Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle
scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali svolge un
pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze
e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite
convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del
patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli
studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le
istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a
preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della
specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari
esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente
e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della
singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del
fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7
dell’articolo 2.
1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico,
artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare
convenzioni con i musei per la formazione dei docenti .
Art. 8.
Associazioni di volontariato.
Omissis
Art. 9.
Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei.
1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali e al fine di incentivare l’attività di tutela,
conservazione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, la
soprintendenza di Pompei è dotata di autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne
l’attività istituzionale, con esclusione delle spese per il
personale.
2. Presso la soprintendenza di Pompei è istituito il consiglio di
amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione,
le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni
altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il
bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi
entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali
e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’approvazione.
3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all’ex
carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
4. é istituito il collegio dei revisori dei conti della
soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni e
le attività culturali e da un funzionario del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di
presidente.
5. é istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal
responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di
Napoli, da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni
ricompresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di
esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle
iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche e con funzioni
propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e di
conoscenze.
6. Nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni e
le attività culturali è istituito l’ufficio del direttore
amministrativo della soprintendenza, cui è preposto un dirigente del
ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella l, quadro A,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di
attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi
gli atti di impegno e di spesa e cura l’amministrazione del
personale. Alla soprintendenza è assegnata la dotazione di personale
stabilita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il
soprintendente.
7. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle
finalità di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il soprintendente e previa comunicazione
al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni di cui al comma 6
ad un soggetto estraneo all’Amministrazione, con contratto di diritto
privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il
relativo trattamento economico è determinato dal Ministro per i beni
e le attività culturali, d’intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore
allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennità
comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello
Stato.
8. Le somme assegnate alla soprintendenza dall’amministrazione
centrale del Ministero per i beni e le attività culturali e ogni
altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza
medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attività
di recupero, di restauro, di adeguamento strutturale e funzionale.
Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti
dai biglietti d’ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi
archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di
adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero
archeologico, alle attività di promozione culturale, di godimento del
bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre
attività da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al
bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile
e per la disciplina del servizio di cassa.
9. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale,
l’immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi
archeologici, la soprintendenza realizza iniziative miranti alla
valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma,
con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e
privati interessati e con la regione Campania.
10. L’utilizzazione dell’immagine di un singolo bene, facente parte
dei complessi archeologici, può essere data in uso a soggetti
pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa
assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o
dell’immobile, stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza
e nel rispetto delle indicazioni dettate dall’istituto incaricato del
restauro.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi
aggiuntivi previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre
1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1993, n. 4, nonché dall’articolo 47-quater del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, sono attivati con il metodo della trattativa
privata.
12. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni
previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. La soprintendenza è assoggettata
al controllo della Corte dei conti.
13. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 65, comma 2,
lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la deducibilità delle erogazioni liberali
in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
e nei due successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a
favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del
patrimonio delle aree archeologiche di Pompei è concesso un credito
di imposta nella misura del 30 per cento dell’ammontare
dell’erogazione stessa, fino ad un limite di lire 1.000 milioni
annue, da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi
di imposta medesimi. Il predetto credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della
determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del citato testo
unico, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.
14. All’onere derivante dall’applicazione del comma 13, valutato in
lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in
lire 2.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 10.
Società italiana per i beni culturali – SIBEC Spa.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a
costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata
Società italiana per i beni culturali SIBEC Spa, con sede in Roma,
avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di
investimento per la realizzazione di interventi di restauro, recupero
e valorizzazione dei beni culturali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società
sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di lire un miliardo ed è interamente
sottoscritto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che esercita i diritti dell’azionista
d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono inalienabili. é ammessa la partecipazione delle regioni, di enti
locali, di imprese e di altri soggetti pubblici e privati al capitale
sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un
importo non superiore all’85 per cento del capitale sociale
sottoscritto dallo Stato.
5. La SIBEC Spa, per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1
e per la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni
finanziarie anche mediante contrazione di mutui ed emissioni
obbligazionarie, che sono a fini fiscali equiparate ai titoli di
Stato. A tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali e,
qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria, le
soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla Società, compatibilmente
con le altre esigenze istituzionali, una quota proporzionale delle
entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso ai
monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.
6. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare del
medesimo importo annuale almeno per il periodo di durata delle
operazioni finanziarie. Le ulteriori quote attribuite negli anni
successivi al primo possono consentire l’attivazione di ulteriori
operazioni.
7. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed
il rimborso delle obbligazioni emesse sono effettuati direttamente
dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle
soprintendenze agli istituti di credito o ai sottoscrittori
interessati, nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla
Società.
8. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da nove
membri, cinque dei quali, compreso il presidente, nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a
tre dei membri, compreso il presidente, su proposta del Ministro per
i beni e le attività culturali, e, quanto agli altri due, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Le nomine sono preventivamente comunicate alle competenti
Commissioni parlamentari.
9. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri
effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi
sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica tra i funzionari della Ragioneria generale
dello Stato.
10. La Società presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull’attività svolta.
11. All’onere di cui al comma 3, pari a lire un miliardo, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali. Il Ministro del tesoro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna
all’Amministrazione dei beni culturali.
1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni e le attività
culturali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi,
limitatamente ai beni in consegna all’Amministrazione e per
soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio
o al patrimonio dello Stato. Non si applica l’articolo 3, comma 199,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone è determinato ai
sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni.
Art. 12.
Norme sui generatori aerosol contenenti vernici.
1. Il produttore o il responsabile dell’immissione sul mercato
italiano di generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a
comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività
culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato la categoria chimica
delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici
utilizzati per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione
della comunicazione il produttore o il responsabile dell’immissione
sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni.
1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio
e possono essere comunicati solo in forma aggregata.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque
indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a
lire ventiquattro milioni.
Art. 13.
Sanzioni penali.
1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
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