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Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alleistituzioni culturali.
di Redazione
Legge 17 ottobre 1996, n. 534 (in Gazz. Uff., 22 ottobre 1996, n.
248). — Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali.
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 sono ammesse, a domanda,
al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento
nell’apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, di seguito denominato
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia e del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni e le attività
culturali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la
medesima procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle
competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in
cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi
relativi al bilancio ed all’attività delle istituzioni culturali di
cui al medesimo comma 1.
Art. 2.
1. Ai fini dell’inserimento nella tabella di cui all’articolo 1, le
istituzioni culturali devono:
a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere
compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della
personalità giuridica;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca
e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta
all’ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso
seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione
di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale
anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri
Stati;
d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico,
archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo,
qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma
continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore
culturale, collegati all’attività di ricerca e al patrimonio
documentario;
f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni
informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di
immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di
programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni
culturali e della ricerca scientifica;
g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore
scientifico e culturale, in relazione all’attività di ricerca svolta
dall’istituzione;
h) svolgere l’attività sulla base di un programma almeno
triennale;
i) svolgere un’attività editoriale o comunque di promozione di
pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
l) documentare l’attività svolta nel triennio precedente la
richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi
annuali approvati dagli organi statutari competenti;
m) presentare il programma di attività per il triennio
successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per
lo svolgimento delle proprie attività.
2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all’articolo 1 è,
altresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e
svolgano un’attività continuativa da almeno cinque anni.
Art. 3.
1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all’articolo
1, il Ministero per i beni e le attività culturali deve tenere conto
prioritariamente dei seguenti elementi:
a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita
di quello corrente valorizzato dall’adesione al Servizio
bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere
internazionale;
b) la consistenza e l’arricchimento del patrimonio archivistico,
bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo,
dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 36
del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di
formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o
internazionale.
Art. 4.
1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui
all’articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni
e le attività culturali per quanto riguarda la destinazione dei fondi
loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la
seguente documentazione:
a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le
istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi
statutariamente competenti;
b) una relazione sull’attività svolta e il programma che si
intende svolgere;
c) le delibere e gli atti che il Ministero per i beni e le
attività culturali ritenga necessario acquisire.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è
trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa
approvazione.
3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione
culturale della documentazione prevista dalle lettere a) e b) del
comma 1, il Ministro può disporre l’esclusione di tale istituzione
dalla tabella di cui all’articolo 1. In caso di mancata trasmissione
della documentazione prevista dalla lettera c) del medesimo comma 1,
il Ministro può disporre la sospensione dell’erogazione del
contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti
sentito il competente comitato di settore.
Art. 5.
1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può
sospendere, con proprio decreto motivato, l’erogazione annuale del
contributo previsto dalla tabella di cui all’articolo 1 in caso di
non comprovata attività dell’istituzione culturale. Qualora tale
sospensione si protragga per sistematica inattività, l’istituzione
culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
Art. 6.
1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all’articolo 1
le istituzioni culturali che operino sotto la diretta competenza e
vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni
e le attività culturali.
2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni
culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività
rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni e
le attività culturali.
3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni
caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel
caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.
4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui
all’articolo 1 si applicano le disposizioni della L. 11 luglio 1986,
n. 390, e successive modificazioni.
Art. 7.
1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può
concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite
nella tabella di cui all’articolo 1, che ne facciano richiesta entro
il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di
particolare interesse artistico e culturale o per l’esecuzione di
programmi straordinari di ricerca.
Art. 8.
1. Il Ministro può erogare contributi annuali alle istituzioni
culturali non inserite nella tabella di cui all’articolo 1, le quali:
a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione
culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno
triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua
realizzazione.
Art. 9.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, nella tabella A di cui al comma
40 dell’articolo 1 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, nella rubrica
18 concernente il Ministero per i beni e le attività culturali, è
soppresso il riferimento al capitolo 1605.
2. L’importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività culturali, come quantificato
nella tabella A di cui al comma 1, al netto delle riduzioni disposte
dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata L. n. 549 del 1995,
nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi,
affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della L. 23 agosto 1988, n.
362.
3. Per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 1 è
utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui
al comma 2 del presente articolo.
4. Per l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 è
utilizzato lo stanziamento di cui al capitolo 1624 dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per
l’anno finanziario 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi, sulla base della ripartizione effettuata annualmente con
decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della L. 28
dicembre 1995, n. 549.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non
siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano
gli altri requisiti di cui all’articolo 2 possono essere inserite
nella tabella di cui all’articolo 1; tali istituzioni devono
conseguire la personalità giuridica entro quindici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, sono abrogati gli articoli 1,
2, 3 e 6 della L. 2 aprile 1980, n. 123.
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