Legge 12 ottobre 1993, n. 413 (in Gazz. Uff., 16 ottobre 1993, n.
244). — Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale.
Art. 1.
Diritto di obiezione di coscienza.
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio
del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri
viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni
atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2.
Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza.
1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei
professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli
studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria
obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente
alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente
diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3.
Modalità per l’esercizio del diritto.
1. L’obiezione di coscienza è dichiarata all’atto della
presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a
concorso.
2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di
coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere
attività o interventi di sperimentazione animale, al momento
dell’inizio dello stesso.
3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata
in qualsiasi momento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, l’obiezione
di coscienza è dichiarata dall’interessato al responsabile della
struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di
sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere
sperimentazione animale hanno l’obbligo di rendere noto a tutti i
lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l’obiezione
di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno
inoltre l’obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della
presente legge.
Art. 4.
Divieto di discriminazione.
1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi
rifiutato di praticare o di cooperare all’esecuzione della
sperimentazione animale.
2. I soggetti che ai sensi dell’articolo 1 dichiarino la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto,
qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere
destinati, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad
attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale,
conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
3. Nelle università gli organi competenti devono rendere
facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è
prevista la sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono
attivate, entro l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che
non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il
superamento dell’esame. Le segreterie di facoltà assicurano la
massima pubblicità del diritto all’obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale.
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