La sussistenza di meri errori materiali non costituisce causa di inammissibilità della dichiarazione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.
Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS.
Dal 5 agosto 2009 e fino alla conclusione del procedimento sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di assistenza e lavoro domestico.
In attesa della definizione del procedimento lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi in cui sia stato emesso un provvedimento di espulsione o segnalato ai fini della non ammissione nel territorio italiano oppure risulti condannato con sentenza anche non definitiva.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi. Il contratto di soggiorno stipulato contenente dati non rispondenti al vero è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato. Con decreto interministeriale saranno successivamente determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi denunciati. Chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni è punito ai sensi del codice penale. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l’INPS comunica al Ministero dell’interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari.
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