Famiglia

Collocamento disabili: la legge all’ultimo atto

Scende la quota obbligatoria, ma viene allargata la tipologia delle imprese tenute ad assumere. Il padre della riforma, Carlo Stelluti, spiega le principali novità.

di Antonietta Nembri

C ollocamento obbligatorio dei disabili: dopo mesi di polemiche, dibattiti, revisioni, la nuova legge arriva al rush finale. La Commissione ha licenziato il testo definitivo della riforma che ora passa all?esame della Camera. E c?è davvero da sperare che a diciotto anni dall?entrata in vigore della prima legge, la 482, e dopo averne constatato il suo fallimento pratico, l?aula di Montecitorio non metta altri ostacoli. Fino a oggi , infatti, è ancora una proposta di legge sul ?Diritto al lavoro dei disabili?: una proposta innovativa e che si spera venga finalmente applicata. La quota obbligatoria scende, è vero, dal 15 al 7 per cento, ma viene ampliata la tipologia delle aziende che sono tenute ad assumere, non più solo le ditte con oltre 35 dipendenti, ma anche quelle tra 15 e 35 dipendenti (che del resto rappresentano la maggioranza). Solo apparentemente si tratta di una riduzione: nella realtà non si è mai arrivati ad avere più del 3,4 per cento di disabili assunti. In Europa, sulla carta l?Italia è il Paese con la quota più alta, il 15% appunto, ma nella realtà le cose sono andate in modo diverso. «Il filo conduttore che ci ha guidati è stato quello di cercare un inserimento consensuale e non far vivere all?imprenditore l?assunzione di un disabile come un onere assistenziale a suo carico», così spiega il parlamentare Carlo Stelluti (cristiano sociali) , relatore della legge alla Camera. Tra le principali innovazione vi è il metodo scelto per l?inserimento definito ?mirato?. Per ogni lavoratore verrà realizzata una scheda che conterrà un profilo professionale con le notizie necessarie per un avviamento mirato. Un punto controverso della proposta di legge riguarda la possibilità per l?azienda di non assumere il disabile, stipulando convenzioni con cooperative sociali di tipo B. «La cooperativa può ricevere il disabile dall?azienda solo in via transitoria. La convenzione», spiega Stelluti, «ha la durata di un anno rinnovabile per un altro anno. Ma la decisione di far passare il soggetto disabile da una cooperativa viene presa dal responsabile dell?Ufficio per il collocamento obbligatorio».


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