Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, meglio note come fiscalmente come onlus, che scelgono di erogare, in forma gratuita, somme di denaro a favore di enti anch’essi senza scopo di lucro, possono usufruire del relativo regime fiscale agevolato.Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 192/E con la quale interviene sulla nozione di beneficenza, così come delineata dall’articolo 30 del decreto anticrisi (dl 185/2008). Il documento spiega che, per far rientrare l’erogazione gratuita entro le attività di beneficenza, le somme che le onlus decidono di destinare devono comunque provenire dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte e dirette alla realizzazione di progetti di utilità sociale. Questa specifica destinazione delle erogazioni comporta sia la necessità della tracciabilità della donazione sia l’esistenza di un progetto già definito nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione.
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