Sostenibilità

Arriva la class action con le armi spuntate

Cosa prevede la nuova norma

di Redazione

L’azione collettiva risarcitoria entrerà in vigore. Il parlamento ha approvato definitivamente le modifiche all’art. 140 bis del Codice del consumo stravolgendo completamente il vecchio impianto normativo. «Le modifiche hanno peggiorato un testo che già presentava aspetti controversi», spiega Monica Multari, legale del Movimento Consumatori. «È grave che il governo, autore dell’emendamento, non abbia considerato in alcun modo le proposte delle associazioni e abbia licenziato un testo che rischi di diventare inapplicabile».
Secondo Paolo Fiorio, legale di MC, con questo testo la possibilità per il danneggiato di ottenere un risarcimento incontra due enormi ostacoli. In primo luogo, l’azione di classe non è proponibile per tutti gli illeciti precedenti all’entrata in vigore della legge. È quindi esclusa la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per tutti gli scandali finanziari della Cirio, Parmalat, ma, probabilmente, anche per la Lehman Brothers. Una limitazione, secondo Fiorio, «priva di alcun fondamento giuridico».
Inoltre l’azione non è esercitatile per gli illeciti extracontrattuali diversi dalla responsabilità da prodotto, dalle pratiche anticoncorrenziali o dalle pratiche commerciali scorrette. Le azioni contro società di revisione, amministratori delle società quotate, agenzie di rating non potranno essere fatti valere con una class action ma solo con un’azione individuale. Altro aspetto: possono essere fatti valere in giudizio solo i cosiddetti “diritti identici”. Cosa sono? L’identità dei diritti, oltre a creare insormontabili problemi interpretativi ed una generale incertezza applicativa, è requisito davvero restrittivo. Se prendiamo ad esempio il danno da prodotto difettoso, come un farmaco, i diritti che i singoli consumatori potranno far valere non sono quasi mai “identici”: ogni danneggiato infatti potrà aver assunto il farmaco in situazioni diverse, aver accusato patologie differenti, aver subito danni diversi. Se dovesse prevalere un’interpretazione restrittiva dell’identità dei diritti, sarebbe davvero difficile individuare in quali casi sia applicabile la class action.
Nei rari casi in cui l’azione è proponibile, è pressoché impossibile che tutti i danneggiati (o comunque un gran numero) ottengano il risarcimento dovuto. Possono avvalersi dell’azione collettiva risarcitoria solo coloro vi abbiano aderito entro 120 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità dell’azione e dalla pubblicità dell’azione che spetta all’attore. Dopo la proposizione della prima azione non sono proponibili nuove azioni di classe per i medesimi fatti. È evidente che l’effetto di deterrenza della class action sia pressoché inesistente. Se si considerano i grandi illeciti di massa, i consumatori che aderiranno all’azione entro tali termini saranno sempre un’esigua minoranza dei danneggiati, con la conseguenza che il rapporto tra costo della sanzione e vantaggi del comportamento illecito non scoraggerà mai le imprese dal porre in essere comportamenti lesivi dei consumatori. Uno strumento spuntato, insomma, che probabilmente non porterà vantaggi per i consumatori.


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