Non profit

Libri sociali, per le Onlus non c’è l’obbligo. Però…

Cosa prevede la legge 460 e cosa è meglio fare

di Salvatore Pettinato

Lo scorso mese di giugno abbiamo costituto a Ribera, in provincia di Agrigento, un?associazione Oasi-Onlus, con finalità solidali che offre assistenza sociale e socio-sanitaria. Vorremmo sapere se, per legge, è obbligatorio vidimare i libri sociali e qual è l?ente preposto. È necessario essere iscritti al registro prefettizio, prima di vidimarli e infine, oltre alla L. 460 ne esiste un?altra alla quale possiamo fare riferimento per il non profit? Santina Cortese Ribera (Ag) Risponde Salvatore Pettinato La normativa recata dal Codice civile impone l?obbligo di tenuta dei libri sociali con specifico riferimento alle società di capitali e alle società cooperative. Nel libro primo, capo II, dedicato alle associazioni e alle fondazioni non viene, di contro, posto alcun obbligo di tenuta dei predetti libri. Il silenzio normativo (anche nel campo delle Onlus) lascia quindi supporre che per tali enti non sia legislativamente imposto un obbligo di tenuta dei libri sociali. Si ritiene tuttavia utile sottolineare che per gli enti associativi, nella pratica, la tenuta dei libri sociali, pur non imposta, è comunque utile soprattutto ai fini di una migliore conduzione dell?attività svolta e, soprattutto, di una maggior chiarezza dei rapporti con gli associati. Qualora intendiate istituire i libri sociali, si ritiene opportuno, peraltro, far vidimare gli stessi presso l?ufficio del registo o presso un notaio. A tale proposito si ritiene utile far notare che, poiché D. Lgs. n. 460/1997 prevede l?esenzione dall?imposto di bollo degli ?atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus?, non ritenendo la vidimazione in oggetto tra gli atti elencati, la relativa imposta dovrà essere assolta dalla vostra associazione (Onlus). Tale indirizzo è pertanto confermato dalla circolare 26 giugno 1998, n. 168/E che ha chiarito come ?l?elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa? e pertanto ?gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo (…) non possono godere del beneficio in parola?. Siccome l?articolo 16 della Tariffa All. A – Parte Prima del D.P.R. n. 642/1972 assoggetta ad imposta di bollo la vidimazione in oggetto, e non essendo la stessa espressamente ricompresa tra gli enti delle Onlus esenti, si ritiene che tale vidimazione sconti l?imposta. Quanto all?ultima parte del quesito, stante la natura associativa del Vostro ente, non si ritiene che per poter effettuare la predetta vidimazione sia necessaria l?iscrizione presso il registro prefettizio prevista per le cooperative.


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