Per congedo straordinario si intende la possibilità di astenersi dallo svolgimento della propria attività lavorativa al solo fine di assistere familiari affetti da grave handicap.
Tale opportunità è stata introdotta nel sistema giuslavoristico italiano per la prima volta dall’articolo 80 della Legge Finanziaria 2001.
E’ possibile usufruire del congedo straordinario per un periodo massimo di due anni, in cui deve essere incluso anche il congedo non retribuito previsto dall’articolo 4 della L.53 del 8 marzo 2000 che ha anch’esso durata biennale.
Dopo il primo intervento normativo il legislatore non ha esitato ad occuparsi dell’argomento con l‘articolo 3 del decreto legislativo 115 del 23 aprile 2003 sostituito dall’articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Sicuramente la modifica importante da un punto di vista sostanziale della disciplina che ha aperto nuovi scenari applicativi perla disciplina del congedo straordinario la si è avuta con l’articolo 3 comma 106 della Legge Finanziaria 2004 che, eliminando il vincolo dei 5 anni dal riconoscimento della forma grave di handicap per richiedere il congedo straordinario, ha offerto l’opportunità a diverse persone fino ad allora escluse di poter usufruire di tale opportunità.
Su questo argomento si è espressa precedentemente l’Inps con la circolare n. 20/2004 con cui ha spiegato che l’eliminazione del requisito dei cinque anni è valida anche per chi è affetto dalla sindrome di down e per coloro che rientrano tra i grandi invalidi.
Il congedo straordinario per assistere coloro che risultano affetti dalla sindrome di down può essere richiesto dalla data in cui è stata rilasciata la certificazione del curante previa presentazione del cariotipo che attesta la presenza della sindrome.
L’accertamento dello stato di gravità di un soggetto Down, deve essere effettuato non solo dalla Commissione della Asl, ma anche dal medico di base corredando la certificazione con il cariotipo.
Per assistere i grandi invalidi è possibile richiedere il congedo straordinario dalla data in cui viene emanato il provvedimento ministeriale attestante questo stato di disabilità.
E’ stata riconosciuta anche la retroattività del provvedimento legislativo, in quanto è stata offerta la possibilità di presentare una nuova domanda a coloro i quali avevano richiesto di usufruire di permessi per assistere disabili gravi in data antecedente al 1° gennaio 2004, con la motivazione della assenza del requisito dei cinque anni trascorsi dalla data del riconoscimento della forma di grave handicap.
Il soggetto che richiede di usufruire del congedo straordinario ha diritto a percepire una indennità pari all’ultima retribuzione percepita e a una copertura contributiva figurativa.Dal 2001 l’importo complessivo annuo sia retributivo che contributivo, rivalutabile annualmente, non deve eccedere un importo di settanta milioni delle vecchie lire.
Durante il periodo di congedo straordinario non è possibile usufruire dei seguenti benefici:
– prolungamento del congedo parentale fino a tre anni (articolo 33 comma 1 decreto legislativo n.151/2001);
– 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di vita del figlio od in alternativa l’astensione facoltativa fino al terzo anno del bambino (articolo 33 comma 2 L.104/1992);
– tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa dopo il terzo anno di vita del bambino (articolo 33 comma 3 L.104/1992).
Per ottenere il congedo straordinario non hanno validità i certificati di invalidità civile, anche del 100%, che danno diritto all’accompagnamento; mentre occorre essere in possesso della attestazione dello stato di grave handicap rilasciata dai seguenti organismi:
– Asl per coloro che sono affetti da una forma di grave handicap;
– dal curante, previo presentazione del cariotipo, per gli affetti da sindrome di down;
– dal ministero per i grandi invalidi, con cui si attesti tale stato.
Il lavoratore che richiede il congedo straordinario deve ottenerlo dal datore di lavoro entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui ne ha fatto richiesta a condizione che il disabile grave non risulti essere ricoverato presso un istituto specializzato.
Esiste una limitazione alla richiesta del congedo straordinario se entrambi i genitori lavorano: non è possibile richiedere di usufruire del congedo straordinario contemporaneamente; mentre non è indispensabile che i genitori convivano con il portatore di handicap per usufruire dei congedi straordinari (Circolare Inps n.64 del 15 marzo 2001). L’istituto previdenziale a tal proposito a chiarito che:
– quando il figlio è minorenne il genitore lavoratore può richiedere il congedo se l’altro genitore non lavora;
– non è possibile avere il congedo straordinario se il figlio è maggiorenne e l’altro genitore non lavora;
– nel caso in cui il figlio risulti maggiorenne e non convivente è possibile usufruire del congedo straordinario a condizione che si impegni a prestare assistenza in modo continuativo ed esclusivo.
Per i fratelli e sorelle che possano richiedere il congedo straordinario risulta indispensabile la convivenza con la persona affetta da handicap che necessita di assistenza.
L’Inps ha previsto che i periodi di congedo retribuiti o non, usufruiti prima del 1° gennaio 2004 in assenza del requisito dei cinque anni, non possono essere suscettibili di trasformazione in congedo straordinario.
Si tratta dei periodi di congedo pari a due anni, continuativi o frazionati, di cui possono usufruire i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati per gravi e provati motivi familiari.
Il periodo di congedo non è computato né nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed è possibile riscattare i periodi contributivi, in base allo stesso calcolo effettuato per la contribuzione volontaria. Durante tale periodo il lavoratore non può svolgere alcun altro tipo di attività lavorativa.
Al lavoratore a cui viene ad essere accordato il congedo straordinario spetta, durante tale periodo, una retribuzione pari a quella percepita prima della richiesta del congedo oltre all’accredito dei contributi figurativi. Infine il congedo straordinario non deve essere necessariamente usufruito in maniera continuativa, per cui lo stesso può essere accordato anche in maniera frazionata.
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