Sostenibilità

La class action all’italiana Un’arma che spara a salve

La legge

di Redazione

Non retroattiva (quindi addio speranze per i casi Parmalat e Cirio), piena di ostacoli per l’adesione e per l’ottenimento degli eventuali risarcimenti, con rischi economici per chi decide di fare causa. Il testo, uscito dal Senato dopo quasi due anni di standby, consegna ai consumatori uno strumento depotenziato. E fa un enorme regalo alle grandi impresedi Piero Pacchioli
Ancora cambiamenti per la class action italiana. Il Senato ha approvato un testo di modifica dell’art 140 bis del Codice del consumo che stravolge l’impianto normativo precedente. L’azione collettiva risarcitoria è entrata nel nostro ordinamento alla fine del 2007, inserita nella legge finanziaria. Sarebbe dovuta entrare in vigore a giugno del 2008 ma è stata fatta slittare a gennaio 2009 per poi essere rinviata ancora. L’ultimo rinvio, dettato da dichiarate esigenze di modifica per migliorare il testo in favore dei consumatori, è fino al giugno 2009. I cambiamenti approvati al Senato e che verosimilmente verranno approvati anche dalla Camera nei prossimi giorni, rappresentano dei passi indietro rispetto al testo attuale. «Le class action o le azioni collettive risarcitorie perseguono due fondamentali obiettivi: la riparazione dei danni, che, come abbiamo visto, è impraticabile nella dimensione individuale, e la deterrenza dal compimento degli illeciti», spiega Lorenzo Miozzi presidente di Movimento Consumatori. «Le modifiche apportate dal governo vanno in senso diametralmente opposto rispetto agli obiettivi sopra indicati».
L’intento del governo e della maggioranza parlamentare è chiaro: prevedere un’azione collettiva depotenziata, utilizzabile in casi limitati che possa in ogni caso mettere le imprese al riparo dalle legittime richieste di risarcimento del danno dei consumatori. Non a caso Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd al Senato, ha affermato che «per questa maggioranza i diritti dei consumatori non esistono, vengono sempre dopo gli interessi delle grandi aziende e delle multinazionali». Ma vediamo quali sono i cambiamenti più rilevanti nella versione attuale della legge.

Due ostacoli
L’azione di classe non è proponibile per tutti gli illeciti precedenti all’entrata in vigore della legge. È quindi esclusa la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per tutti gli scandali finanziari della Cirio, di Parmalat, ma, probabilmente, anche per la Lehman Brothers. Tale limitazione è priva di alcun fondamento giuridico in quanto il generale principio di irretroattività della legge opera per le norme di diritto sostanziale che introducono nuovi diritti e non invece per quelle processuali che non introducono nessun nuovo diritto, ma semplicemente nuovi strumenti processuali per far valere vecchi diritti. Sul punto sono forti le critiche anche dei giuristi e delle associazioni ambientaliste. «Non solo si continua a rimandare la sua entrata in vigore, ma si modifica anche il testo in maniera sempre più restrittiva e limitativa dei diritti dei cittadini», ha dichiarato Legambiente. Carlo Federico Grosso, ex vicepresidente del Csm, che ha affermato che «si vuole evidentemente eliminare ogni ipotesi di applicazione della class action a situazioni precedenti alla sua entrata in vigore e limitarla a quelle situazioni che si verificheranno successivamente. Ma così le vittime degli scandali finanziari sono penalizzate».Le associazioni dei consumatori non avranno più la possibilità, come previsto inizialmente, di essere promotori delle azioni, ma solo di ricevere il mandato dai danneggiati. Inoltre, possono essere fatti valere in giudizio solo diritti identici e l’azione non è esercitatile per gli illeciti extracontrattuali diversi dalla responsabilità da prodotto, dalle pratiche anticoncorrenziali o dalle pratiche commerciali scorrette. Le azioni contro società di revisione, amministratori delle società quotate, agenzie di rating non potranno essere fatti valere con una class action ma solo con un’azione individuale. Cosa sono poi i diritti identici? L’identità dei diritti è un requisito davvero restrittivo. Se prendiamo, ad esempio, il danno da prodotto difettoso, come un farmaco, i diritti che i singoli consumatori potranno far valere non sono quasi mai “identici”: ogni danneggiato infatti potrà aver assunto il farmaco in situazioni diverse, aver accusato patologie differenti, aver subito danni diversi. Se dovesse prevalere un’interpretazione restrittiva dell’identità dei diritti, sarebbe davvero difficile individuare in quali casi sia applicabile la class action.

Risarcimenti? Un miraggio
Nei rari casi in cui l’azione è proponibile, è pressoché impossibile che tutti i danneggiati (o comunque un gran numero) ottengano il risarcimento dovuto. Possono avvalersi dell’azione collettiva risarcitoria solo coloro vi abbiano aderito entro 120 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità dell’azione e dalla pubblicità dell’azione che spetta all’attore. Dopo la proposizione della prima azione non sono proponibili nuove azioni di classe per i medesimi fatti. È evidente che l’effetto di deterrenza della class action sia pressoché inesistente.


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