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Voto a casa: 7 giorni per fare domanda

Via libero definitivo al voto domiciliare per tutti gli infermi, voluta dall'associazione Coscioni

di Sara De Carli

Sette giorni. Una vera corsa contro il tempo, quella dei disabili intrasportabili, per segnalare ai Comuni la propria intenzione di votare a casa alle prossime europee. La  legge che autorizza il voto al proprio domicilio per tutti i disabili intrasportabili, modificando l’articolo 1 della legge 22/2006 che parlava, invece, solo di persone dipendenti in maniera continuativa da apparecchiature elettromedicali, è stata approvata dal Senato in tempi rapidissimi, proprio per non perdere la tornata elettorale. Ma la legge fissa anche i tempi per presentare domanda ai Sindaci:fra il 40 e il 20 giorno precedente alle elezioni. Ovvero, in questo caso, entro il 18 maggio.

Il Senato ha approvato il ddl 1539 nella seduta del 7 maggio, solo una settimana dopo il via libera della Camera. La legge è andata subito in Gazzetta ufficiale, proprio per l’urgenza. I prefetti hanno mandato una circolare ai sindaci, la 28/2009, spedita l’11 maggio. Ma nonostante tutto i giorni sono quel che sono: sette. 

A complicare le cose, il fatto che bisogna presentare un certificato medico che riporti l’esatta dicitura della nuova legge: quindi i disabili devono andare necessariamente prima dal medico, farsi fare il certificato, e portarlo in Comune.

Ecco i passaggi tecnici della Circolare (in allegato la versione integrale).

«Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. devono essere considerate valide anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, si rappresenta che essa può essere presentata, in occasione dei referendum e  dell’eventuale turno di ballottaggio, entro il 1° giugno prossimo.
La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni  di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del c.d. “ accompagnatore ” per l’esercizio del voto».

La storia

Il testo nasce dalla battaglia radicale, tant’è che il sito dell’associazione Luca Coscioni parla di “approvazione della legge Welby-Mingroni”. Il diritto al voto anche per gli intrasportabili era stato rivendicato con particolare enfasi all’indomani del referendum sulla legge 40, dove il voto dei disabili avrebbe potuto giocare un ruolo rievante.

La legge 22/06 prevedeva la possibilità di voto domiciliare per chi, dipendendo continuamente da apparecchiature elettromedicali, sono intrasportabili. Questo, aveva detto ai tempi Rita Bernardini, prima firmataria del ddl, “va benissimo, ma ci sono anche tutti gli altri che non possono muoversi dalla loro casa e che, pur non essendo dipendenti da queste apparecchiature, sono comunque completamente immobilizzati a letto e dovrebbero essere facilitati e aiutati per l’espressione del loro voto”.

Naque così, l’anno scorso, la proposta di legge che modifica l’articolo 1: «Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore».


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