Sostenibilità

Il bracconiere errante e il guardiacaccia

di Redazione

Guardiaccia: «Buongiorno». Cacciatore: «Buongiorno». «Lo sa che non si può andare a caccia nei parchi nazionali?». «Certo che lo so, ma io non sto mica andando a caccia!».«E con quel fucile a tracolla che ci fa in pieno parco?». «Ma agente, io sto solo passeggiando: con tutti i malintenzionati e gli extracomunitari che ci ritroviamo, cosa vuole, che me ne vada in giro senza la possibilità di difendermi? Per non parlare poi dei cani randagi, o dei lupi affamati. E neanche i cinghiali scherzano tanto». «Sì, ma così potrebbe sparare ad un capriolo o ad una qualsiasi altra specie e nei parchi è vietato». «Agente stia attento a come parla o la denuncio per calunnia e, soprattutto, si aggiorni sulla nuova legge. Arrivederci».
Una scenetta come questa si potrebbe ripetere se il nostro Nembrotte fosse sorpreso, sempre con il fucile, per esempio in un’oasi, o di notte, o in un periodo di divieto di caccia generale. Con la modifica proposta dal senatore Orsi (vedi articolo accanto) infatti, affinché si possa parlare di «esercizio venatorio», non sarà più sufficiente, come prevede la legge in vigore, «il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla». Nossignori, il nostro senatore, pur di salvaguardare l’incolumità dei suoi colleghi di battute durante le loro pacifiche incursioni nelle aree protette o di consentire i bivacchi notturni in attesa che arrivi l’aurora per innalzare le loro laudi al Creatore, ha pensato bene di introdurre il concetto di atteggiamento venatorio purché ci sia «l’espressa volontà» di voler sparare, da parte del diretto interessato. Cioè se il presunto bracconiere non ammette sinceramente di stare aspettando la povera beccaccia al passo per farle la festa, o un magnifico cervo per piantargli una palla nel cuore, magari manifestando sentimenti di pietà e contrizione per le mancate vittime, non gli si potrà di certo contestare finalità venatorie. Piuttosto che di legge per la tutela della fauna e la disciplina dell’esercizio venatorio, si dovrebbe parlare, più coerentemente, di legge per la difesa del bracconaggio e la riduzione della fauna.

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