Welfare
TERREMOTO. I volontari hanno diritto a mantenere lavoro e stipendio
iarire il regime retributivo e contributivo per i volontari impegnati in questi giorni a L'Aquila e' la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro.
di Redazione
Hanno diritto a mantenere il loro posto di lavoro, lo stipendio e la copertura assicurativa. I volontari che operano in Abruzzo in aiuto ai cittadini terremotati possono chiedere al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, di assentarsi proprio per svolgere le attivita’ di soccorso e di assistenza previste in occasione di calamita’ naturali o catastrofi e pianificate dalla Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. A patto, pero’, che l’opera di soccorso sia effettivamente prestata. A chiarire il regime retributivo e contributivo per i volontari impegnati in questi giorni a L’Aquila e’ la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Dunque, ai lavoratori operanti nelle organizzazioni della Protezione civile in qualita’ di volontari spettera’ il trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e la copertura assicurativa. La retribuzione corrisposta e’ soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale. Il datore di lavoro deve consentire tale impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno. Per le attivita’ di addestramento e simulazione -pure ammesse con le stesse regole- i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni. I lavoratori appartenenti a un’associazione di volontariato hanno diritto anche, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell’ambito di una distribuzione flessibile degli orari.
L’onere della retribuzione, spiega la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, e’ posto a carico del fondo per la retribuzione civile. Il datore di lavoro deve avanzare richiesta di rimborso all’Autorita’ della Protezione civile competente, nei due anni successivi al termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attivita’ di formazione. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera che gli spetta, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonche’ le modalita’ di accreditamento dell’importo richiesto. Il rimborso e’ concesso solo per le somme corrisposte al lavoratore che si e’ assentato per svolgere gli interventi di protezione civile, mentre restano esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che il datore e’ tenuto a versare per legge agli istituti. Anche ai lavoratori autonomi appartenenti a organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attivita’ di protezione civile, che ne fanno richiesta, e’ corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Viene calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui e’ stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di 103,29 euro giornalieri lordi. Inoltre, le stesse regole valgono anche nel caso in cui le attivita’ interessate si svolgono all’estero, purche’ preventivamente autorizzate dall’Agenzia nazionale per la Protezione civile, e sono estese anche agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai volontari che svolgono attivita’ di assistenza sociale e igienico-sanitaria, ai volontari lavoratori autonomi e a quelli singoli iscritti nei ‘Ruolini’ delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamita’ naturali.
Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni che siano costituite liberalmente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, e che non abbiano fini di lucro anche indiretto. Sono associazioni che svolgono o promuovono attivita’ di previsione e soccorso in vista o in occasione di calamita’ naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonche’ di formazione in questo campo. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della legge 266 del 1991, nonche’ in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, tramite la regione o provincia autonoma presso la quale sono segnate, l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia di Protezione civile per una piu’ ampia partecipazione alle attivita’ eventualmente programmate.
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.