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nuovi adempimenti, ecco a chi toccano

Il decreto anti crisi è legge. Cosa cambia per il non profit

di Paola Mattei

In base alla legge, gli enti di tipo associativo che intendano usufruire del regime fiscale agevolato, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti a fini fiscali. Un provvedimento delle Entrate dovrà definire le modalità di tale comunicazione. Sono escluse le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, le associazioni Pro loco e gli enti associativi dilettantistici, iscritti al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale.Il “decreto anti crisi” è diventato legge, e porta con sé alcune importanti novità per il non profit. Vita ne aveva già parlato: si tratta dell’articolo 30, che istituisce controlli ai circoli privati, e che è stato più volte rimaneggiato anche in seguito alle proteste del terzo settore. Ci proponiamo qui di darne la versione definitiva. In sintesi, la legge ha posto dei limiti alla «decommercializzazione delle attività svolte nei confronti di associati e partecipanti», subordinando la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi (art. 148 del Tuir) alla condizione che gli enti associativi: siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa fiscale e – attenzione – trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini tributari. Per quanto riguarda questo punto, la legge diceva (anzi dice) che entro il 31 gennaio 2009 il direttore dell’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare un provvedimento esplicativo degli adempimenti necessari. Provvedimento che non è ancora stato emanato.

Le attività marginali
Nella prima versione della legge, l’obbligo di invio dei dati fiscali era esteso anche alle associazioni di volontariato ex legge 266/91; la norma è stata poi corretta, e quindi oggi questo obbligo non esiste più, non solo per le odv ma anche per altri soggetti (ci arriviamo tra poco). Per quanto riguarda le odv, sono escluse dall’invio le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali (art. 6 della 266) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, individuate con il decreto del ministro delle Finanze 25 maggio 1995. Si ribadisce quindi che le attività commerciali e produttive marginali sono le sole che possono realizzarsi per dirsi odv e per non perdere la qualifica di onlus. E quali sono le attività marginali? Ecco un utile memo: vendite occasionali realizzate in occasione di campagne di sensibilizzazione; vendita di beni regalati da terzi; vendita di prodotti realizzati dai soci; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni o manifestazioni occasionali; prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Le attività devono essere svolte, inoltre, per realizzare il fine istituzionale dell’odv, senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (pubblicità dei prodotti, insegne elettriche, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, marchi di distinzione dell’impresa). Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. Salve anche le sportive
Dunque il volontariato è salvo, mentre ricadono sotto la “scure” degli adempimenti le associazioni di promozione sociale, che un appello dell’ultima ora aveva (invano) tentato di sottrarre alle norme anti crisi. Ma a salire in zona Cesarini sulla zattera di salvataggio sono state anche le Pro loco (che optano per la 398/91) e le associazioni sportive dilettantistiche che non effettuano attività commerciale. Le altre organizzazioni (attenzione) non saranno subito escluse dai benefici fiscali, ma riceveranno notizie dalla Dre locale sulla completezza dei dati trasmessi. Il registro Coni, infine, sopravvive con tutta la sua valenza fiscale, visto che torna l’obbligo per il Coni di trasmettere annualmente al ministero dell’Economia e finanze l’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

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