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Il cognome negato
L'Associazione studi giuridici sull’immigrazione prende posizione contro la prassi del Ministero dell'Interno di correggere il cognome originario nei provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
Il Viminale non cambi i cognomi originari degli stranieri. L’Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, prende posizione contro la prassi del Ministero dell’Interno di correggere il cognome originario nei provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
La denuncia, scaturita dalle segnalazioni giunte all’Asgi da diversi neo cittadini italiani, è contenuta in una lettera inviata al Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. Secondo quanto risulta all’Asgi, il Dipartimento applicherebbe i criteri della normativa italiana in materia di stato civile ai fini della registrazione della generalità dell’interessato nel decreto di concessione della cittadinanza italiana. In pratica, il Viminale rettificherebbe d’ufficio il cognome originario dell’interessato a favore di quello paterno soltanto. Ciò indipendentemente, si legge nella nota, dal fatto che «l’interessato mantenga o meno la cittadinanza di origine in aggiunta a quella italiana che gli viene concessa e, quindi, dunque anche nei casi di doppia cittadinanza, ed indipendentemente dal consenso dell’interessato».
La casistica segnalata, prosegue l’associazione di tutela degli immigrati, è rilevante in quanto diversi ordinamenti stranieri differiscono rispetto a quello italiano riguardo alle modalità di attribuzione del cognome al momento della nascita ovvero per matrimonio. È il caso, ad esempio, dei paesi latinoamericani di tradizionale coloniale spagnola o portoghese che «prevedono l’attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno, ovvero ai paesi di tradizione islamica, come nel caso dell’Egitto, ove la parte costituente il cognome è formata dal nome del padre, del nonno e del bisnonno, con l’eliminazione dell’ultimo nome a seguito di progressione della discendenza, ovvero all’ordinamento della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia che attribuisce alla figlia il cognome paterno, ma declinato».
Il diritto al nome, scrive il Presidente dell’Asgi avvocato Lorenzo Trucco, è «incontrovertibilmente un diritto della personalità che trova tutela specifica anche a livello costituzionale (artt. 2 e 22 Cost. Italiana) oltreché nella normativa ordinaria (art. 6 Cod. Civile) ed in quella pattizia internazionale». Il riferimento, in particolare, è alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27.5.1991 n. 176, e all’articolo 1 c. 1 della Convenzione di Monaco del 5.12.1980. L’Asgi, pertanto, invita il Ministero dell’Interno a modificare la prassi di rettificare d’ufficio il cognome originario degli interessati, anche qualora essi mantengano la cittadinanza di origine e a prescindere dalla loro volontà.
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