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LAZIO. Via libera alla prima legge sulla pace

Una buona notizia per i movimenti e i promotori della nonviolenza. Il testo in anteprima

di Benedetta Verrini

Una buona notizia per il movimento della pace: ieri è stata approvata la legge sulla pace nella Regione Lazio. “Diciamo che un primo passo importante è stato fatto”, commenta Riccardo Troisi della Rete Lilliput, “Occorrerà lavorarci in fase di regolamentazione, ma sono state recepite molte cose che abbiamo portato avanti come movimento della pace romano in questi anni”. 

Segue il testo (per ora non ufficiale) della nuova legge:

Legge regionale Lazio

Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace

 

Articolo 1 (Finalità)

La Regione Lazio nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace, di coesistenza pacifica, di giustizia,  ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli  e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sanciti nel proprio statuto, dallo statuto delle nazioni unite e dalla costituzione della repubblica italiana:

a)     promuove la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza degli orrori della guerra  e alla diffusione della cultura della pace, dei progetti di disarmo, le attività ed iniziative che mirano alla convivenza pacifica tra i popoli;

b)    favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile, con particolare attenzione per le tecnologie ambientali, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore.

Articolo 2 (Tipologia di interventi)

Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione concede contributi al fine di :

a)     realizzare attività ed iniziative a carattere continuativo attuate da associazioni, fondazioni ed anti pubblici, sui temi della pace, del disarmo, dei diritti fondamentali della persona e dei popoli, della nonviolenza e della violenza sulle donne

b)    realizzare attività di ricerca sulle materie oggetto della presente legge ed in particolare sui seguenti temi;: pace, disarmo, nonviolenza, diritti fondamentali degli uomini e dei popoli, esperienza storiche e prospettive della pratica della nonviolenza

c)     produrre programmi ed interventi didattici e pedagogici sulla pace e la nonviolenza

d)    realizzare corsi di informazione e formazione sulle politiche ed i progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e culturali, studenti,ricercatori, lavoratrici e lavoratori

e)     istituire premi per tesi di laurea o di specializzazione e borse di studio presso le università e centri di ricerca presenti sul territorio, sui temi della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani

f)      realizzare corsi di formazione  per coloro che intendono partecipare a missioni internazionali di pace in quanto operatori del servizio civile

g)     realizzare programmi scolastici per  scambi internazionali, sui temi della pace e del disarmo, per soggiorni di singoli studenti o  di classi di scuole medie e superiori con studenti e classi di scuole di altri paesi in particolare quelli aderenti all’Unione Europea o dell’area dl Mediterraneo

h)    elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico così come definito  nell’art. 2 della legge 9 luglio 1990 n. 185, verso attività di produzione di beni e di prestazione di servizi i uso civile e socialmente utili e favorire processi di riutilizzo ad uso civile del territorio in caso di dismissione di servitù militari

i)       favorire, con contributi destinati a spese di investimento per l’avvio delle attività o la attribuzione in comodato d’uso di immobili del proprio patrimonio, la istituzione delle “Case della pace” da parte degli enti locali ubicati nel territorio regionale

 Articolo 3 (attuazione degli interventi)

Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione promuove il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.

La Regione concede contributi per l’elaborazione e la realizzazione dei progetti di intervento di cui all’art. 2 agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle università, alle scuole del territorio regionale, ai centri di ricerca e alle associazioni impegnate nella diffusione della cultura di pace e di promozione del disarmo

Nel caso di particolari situazione di crisi nelle aziende del settore produttivo e carattere militare, dovute e condizioni  di mercato e o a ridimensionamento di produzioni militari, la Regione si attiva per individuare le norme regionali, nazionali e dell’unione europea che posano favorire  la riconversione delle aziende interessate  e la limitazione dell’impatto economico territoriale, nonché l’eventuale ricollocazione delle lavoratrici  e dei lavoratori coinvolti. La Regione può intervenire con risorse finanziarie aggiuntive.

La Regione può concedere contributi per l’elaborazione e realizzazione di progetti di intervento di cui all’articolo 2 fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile salvo quanto previsto dall’ordinamento comunitario relativamente agli interventi in favore delle imprese (regime de minimis).

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con successiva deliberazione, determina le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi medesimi, previo parere della commissione consiliare competente

 Articolo 4

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

 


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