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il decreto anti crisibmette in crisi i volontari

governo Nuovi adempimenti in vista. Ce n'era proprio bisogno?

di Redazione

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che contiene «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale». L’articolo 30, intitolato «Controlli sui circoli privati», riguarda le associazioni e organizzazioni di volontariato «che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali» e delle associazioni sportive dilettantistiche. In vista nuovi, onerosi adempimenti. L ‘ articolo 30 del dl 185/08 varato venerdì 28 novembre dal governo, riporta alcuni commi che obbligheranno decine di migliaia di enti ad adempiere a un nuovo obbligo. Sono tre le tipologie di organizzazioni interessate dalla disposizione: le associazioni che vendono ai propri associati beni e servizi in cambio di un corrispettivo; le organizzazioni di volontariato; le associazioni sportive dilettantistiche. Prendiamole in esame una per una.

L’associazione che vende ai propri associati beni e servizi in cambio di un corrispettivo
Corsi di formazione o di ballo offerti ai soci sono defiscalizzati (Ires e Iva) se l’associazione si conforma alle prescrizioni dell’art. 5 del dlgs 460/97, che devono essere riportate sugli statuti e messe in pratica: democraticità dell’associazione, obbligo di formazione del bilancio, effettività dell’esercizio associativo e altre norme che in un Paese civile comparirebbero in un Codice (appunto) civile, mentre da noi sono materia di normativa fiscale. La 460 era stata scritta al fine di smascherare le organizzazioni che falsamente si dicevano «senza scopo di lucro». A quelle vere, il fisco offre la “decommercializzazione”, ovvero l’uscita dall’ambito della commercialità di queste entrate, alla pari delle normali quote sociali, delle donazioni ecc. La norma appena scritta dal governo afferma invece che per fruire della decommercializzazione le associazioni che si costituiranno in futuro e quelle già costituite, oltre a doversi conformare alle regole di democraticità ecc, dovranno anche comunicare (per via telematica) «i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate». Facile previsione; le realtà “truffaldine” dichiareranno anche il falso (tanto ci sono abituate), e la misura colpirà soprattutto le piccole organizzazioni che non adempiranno o adempiranno male (vi dice niente il 5 per mille?).

Le organizzazioni di volontariato
Sono richiamate al comma 5 del decreto legge in oggetto. Qui si afferma un po’ tautologicamente che sono onlus di diritto le organizzazioni di volontariato che «non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995», e fin qui siamo d’accordo, è la 266/91 e successivo decreto che dicono ciò. Nel decreto legge si afferma però che oltre a questo obbligo deve essere inviata la stessa comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti sopra citata. Secondo l’Agenzia delle Entrate, le Regioni o Province quindi non controllerebbero sufficientemente l’applicazione della normativa sul volontariato, con la conseguenza di far entrare nell’alveo delle onlus anche chi non dovrebbe entrarci.

Le associazioni sportive dilettantistiche
Stessa sorte. Viene abrogata la norma che afferma che la sola iscrizione ai registri del Coni fa applicare in automatico le disposizioni fiscali (molto) agevolative dedicate alle associazioni (e società) sportive dilettantistiche, e si richiede alle stesse di produrre per via telematica i dati di natura fiscale richiesti agli altri enti. Esautorato il Coni, esautorate le Regioni e le Province. Bella dimostrazione di fiducia tra amministrazioni pubbliche!


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