Welfare

assistenza invalidi, becco quando è detraibile

fisco Vantaggi anche se le prestazioni avvengono in casa di cura

di Paola Mattei

È possibile detrarre il 19% dei costi affrontati per assistere persone non autosufficienti anche nel caso in cui queste siano ricoverate presso una struttura diversa dalla propria casa, e quindi quando le prestazioni assistenziali non vengono erogate al domicilio dell’assistito.
È quanto ha messo nero su bianco l’Agenzia delle Entrate risoluzione n. 397/E del 22 ottobre, in cui si precisa però che le spese per questo tipo di assistenza e servizi vanno certificate «distintamente rispetto a quelle riferibili ad altri eventuali servizi ricevuti presso la struttura ospitante». La recente risoluzione risponde all’interpello di un contribuente, che abbiamo cercato di riassumere nell’intestazione.

Da deduzione a detrazione
In effetti, la norma citata dal contribuente (ovvero l’articolo 15, comma 1, lett. i-septies, del Tuir.), si riferisce alla detrazione d’imposta sui corrispettivi pagati a figure assistenziali che prestano attività di sostegno a persone non autosufficienti, definite dalla legge come coloro che non sono in grado «a causa delle proprie condizioni fisiche, di compiere i gesti quotidiani che la vita richiede o che hanno bisogno di sorveglianza continua». In pratica, ci si riferisce qui alla comune figura della “badante”.
Il beneficio fiscale, è bene ricordarlo, spetta sia nel caso che la persona non autosufficiente sia il contribuente stesso, sia nel caso che l’assistito sia un famigliare, a carico o non a carico.
Nell’argomentare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’attuale disciplina è stata introdotta con la Finanziaria 2007 e che, nei periodi d’imposta 2005 e 2006, per la stessa tipologia di spesa, era stata prevista una deduzione dall’imponibile (articolo 12, comma 4-bis, del Tuir), invece che una detrazione, come è invece oggi. Il riferimento alla passata normativa non è fatto a caso. Infatti, con le circolari n. 2 e 10 del 2005, l’Amministrazione dava una precisa definizione delle situazioni patologiche che davano diritto all’agevolazione fiscale (circolare 2) e dell’ambito applicativo della allora deduzione (circolare 10). Per l’Agenzia, dunque, le indicazioni contenute nei due documenti sono ancora attuali e applicabili anche alla nuova disciplina; inoltre il caso specifico sottoposto dal contribuente rientra nella casistica da essi indicata. In sostanza, il contribuente ha diritto alla detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’assistenza alla mamma degente perché quest’ultima si trova nelle condizioni citate dalla circolare 2/2005; rientra cioè tra i soggetti incapaci di «assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti». La circolare 10 conferma il diritto, in quanto sostiene che lo sconto può essere applicato anche se l’assistenza viene prestata in un istituto, «purché i corrispettivi… siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante».

Requisiti di reddito
Nel documento è infine evidenziato che il beneficio può essere calcolato su una spesa massima di 2.100 euro e che il reddito del contribuente che ne fa richiesta non deve superare i 40mila euro. Per avere diritto alla detrazione, inoltre, occorre essere in possesso di una idonea documentazione fiscale relativa ai costi sostenuti e, in caso di spese per assistenza a familiari, devono risultare codici fiscali e dati anagrafici di chi effettua i pagamenti, di chi assiste e di chi riceve la prestazione.


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