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Onlus tra statuti e… traslochi

Se una onlus decide di cambiare sede legale, dovrà intraprendere l'iter per la modifica dello statuto.

di Carlo Mazzini

Siamo una onlus e vorremmo sapere se, dovendo cambiare sede legale, rimanendo all?interno dello stesso Comune, tale variazione deve essere fatta con un atto notarile. Il dubbio ci è venuto anche se vogliamo specificare che il nostro statuto non prevede nulla in merito. D.C. (email) Mi perdoni, ma inizio contraddicendola. Non è vero che il vostro statuto non dica nulla a riguardo del tema del quesito. È verosimile che in uno dei primi articoli affermi qualcosa del tipo “la sede dell?associazione è in ?”. E più oltre, tra gli articoli riguardanti i casi di assemblea straordinaria, trovate scritto che essa dovrà tenersi tra l?altro per ogni modifica allo statuto. Comprende bene che, poiché nella maggior parte dei casi si prevede di esplicitare l?ubicazione esatta della sede (con via e civico), se il Consiglio direttivo decide per il trasferimento della sede, esso dovrà intraprendere l?iter per la modifica dello statuto. La forma della delibera di modifica deve essere quella prevista dallo statuto e dalle leggi. Nel caso della sua onlus, che ritengo a intuito costituita con atto notarile, credo sia necessario e utile che proseguiate con la forma dell?atto pubblico per effettuare la modifica del domicilio. Così facendo, per esempio, un domani potrete anche richiedere il riconoscimento della personalità giuridica che prevede atto costitutivo e statuto redatti in atto pubblico. Se invece non ha funzionato il mio intuito e vi siete costituiti con la forma della scrittura privata registrata o autenticata, allora modificherete lo statuto, sempre in conformità alle norme statutarie e civilistiche, in una delle due suddette forme oppure con atto pubblico. La onlus, peraltro, ha un obbligo in più, che è quello derivante dalla (auto)registrazione all?anagrafe delle onlus ex articolo 11 decreto legislativo 460/97. Se siete stati voi stessi a iscrivere la vostra organizzazione tramite compilazione e consegna del format predisposto (ex dm 19 gennaio 1998), siete obbligati a comunicare all?amministrazione finanziaria locale il trasferimento della sede, come indicato nelle istruzioni allegate al decreto ministeriale. Se invece siete onlus di diritto, assolvete gli obblighi di organizzazione di volontariato (registrata) o di organizzazione non governativa (riconosciuta idonea) informando della modifica i controllori; nel primo caso la Regione (che cura il registro), nel secondo caso il ministero degli Esteri. L?esatta allocazione della sede è rilevante anche in merito all?individuazione del foro competente nelle eventuali controversie interne o con terzi (ex articolo 19, c.p.c.); per quelle associazioni non riconosciute che non la indichino nello statuto, è considerata ?sede? il luogo in cui si svolge normalmente l?attività. Ai fini interni dell?associazione è fondamentale che ogni socio conosca l?ubicazione della sede (e suoi trasferimenti), in quanto è all?interno della stessa che vengono assolti diritti e doveri essenziali della qualità di socio; elettorato attivo e passivo, visione dei documenti anche economico/patrimoniali dell?organizzazione, partecipazione ai momenti assembleari e a quelli in generale di condivisione delle attività promosse.


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