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Nuovo stop per Brunetta

La Camera rimanda alla Commissione Bilancio il provvedimento che modifica la normativa sui permessi per assistere disabili

di Gabriella Meroni

Niente di fatto, la Camera non approva. È stato rimandato alla Commissione Bilancio per «il previsto parere» l’articolo 39quinquies.0100 del Collegato alla Finanziaria (dl 1441) in discussione oggi nell’aula di Montecitorio. Non entrano dunque nel testo le nuove norme, volute dal ministro Renato Brunetta, che assestano un giro di vite alla normativa sui permessi di lavoro per assistere disabili gravi (art. 3 legge 104/92).

È il secondo tentativo messo in campo dal governo per ridurre quanto disposto dalla legge 104 del 1992, che introdusse in Italia la possibilità per congiunti di disabili gravi fino al terzo grado di parentela, la possibilità di usufruire di permessi per assistere i congiunti in stato di handica grave. Secondo la legge tuttora in vigore, a questi lavoratori spettano 3 giorni di permesso retribuito al mese. Brunetta, dopo aver affermato che questa legge è oggetto di abusi di ogni genere («siamo contro gli approfittatori che, sfruttando la norma 104 del 92, hanno approfittato delle casse comuni e del Welfare per produrre assenteismo e cattivi comportamenti sui luoghi di lavoro», ha detto il ministro nell’aula della Camera lo scorso 8 ottobre), aveva già presentato un emendamento al Collegato, poi ritirato in corso di discussione alla Commissione Lavoro della Camera (Vita ne aveva scritto qui). 

Adesso il governo ci ha riprovato, inserendo l’emendamento 39quinquies.0100, andato in aula questa mattina ma rimandato in Commissione Bilancio. «Il parere della Bilancio», spiega Carlo Giacobini della Fish, responsabile del sito www.handylex.it, «è probabilmente necessario in quanto nell’emendamento proposto da Brunetta si stabiliscono più serrati controlli nei confronti dei dipendenti pubblici che usufruisono dei permessi ex legge 104, e questi controlli costano. La Bilancio dovrà verificare se esiste la copertura finanziaria per questo genere di intervento».

Ma ecco il testo dell’emendamento non votato oggi alla Camera:

Art. 39-quinquies.1 – (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap in situazione di gravità)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.»;

2. Fatto salvo quanto previsto dal capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 42 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 è sostituito dal seguente: «Il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno».
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica costituita, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salvo specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nellacomunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.
39-quinquies. 0100. Governo.

 

 

 

 


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