Leggi

Ecco il ddl Carfagna

Nel mirino la strada e gli sfruttatori. Pene più severe contro la prostituzione minorile

di Benedetta Verrini

E’ stato approvato all’unanimità al Consiglio dei Ministri dell’11 settembre scorso il disegno di legge contenente “Misure contro la prostituzione” predisposto dal ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna in coordinamento con i ministri Maroni e Alfano.

Ecco il testo del disegno di legge:

ART. 1
(modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

1. All’art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico e’ punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a tremila euro.
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta”.

ART. 2
(prostituzione minorile e rimpatrio assistito).

1. L’articolo 600-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:

“Art 600-bis (Prostituzione minorile) E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto;
b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i sedici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita’, e’ punito con la reclusine da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000..
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pensa si operano sulla quantita’ di pena risultante dall’applicazione della stessa.
Se l’autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma e’ minore di anni diciotto la pena e’ ridotta da un terzo a due terzi”.

2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato, sono riaffilati alla famiglia o alle autorita’ responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge dai provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e con modalita’ tali da assicurare il rispetto e l’integrita’ delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell’interno e della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l’adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.

ART. 3
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

1. All’articolo 416 del codice penale e’ aggiunto il seguente comma:

“Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall’articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

ART. 4
(Norme finanziarie e abrogazioni)

1. Dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita’ previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. E’ abrogato l’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

AS 733 EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18 – bis
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell’Unione europea)

1. Le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.