Famiglia

Cassazione: genitore affidatario può portare all’estero il figlio

L'altro genitore non può impedirlo

di Redazione

Il genitore separato al quale il giudice ha affidato il figlio ha diritto di portarlo con sé all’estero senza incorrere in alcun reato. Lo ha stabilito la Cassazione per la quale «a fronte del legittimo esercizio del diritto dell’affidatario di stabilire la propria residenza all’estero, vi è una tutela affievolita del diritto di visita del genitore non affidatario che non può pretendere il rientro immediato del minore nello Stato e, di conseguenza, non ha diritto alcuno a impedire che l’altro genitore porti con sé il minore all’estero per stabilire qui la residenza abituale».

Applicando questo principio, la VI sezione penale (sentenza 31717) ha annullato la condanna per mancate esecuzione del provvedimento del giudice di separazione nei confronti di Karin R., una mamma di origini tedesche che dopo la separazione dal marito italiano residente a Roma aveva portato il figlio datole in affido a Friburgo, in Germania. Ne è nata una causa per la denuncia dell’ex marito Vittorio M. che, come ricostruisce la sentenza di piazza Cavour, aveva riferito di non essere d’accordo con il trasferimento del figlio in Germania e di essere stato informato dalla ex solo a cose fatte. In realtà, si legge ancora nella motivazione, Karin R. si era allontanata da Roma il 15 agosto del 2002, sostenendo di trasferirsi definitivamente in Germania con il figlio per avere trovato un lavoro. Una decisione che, sottolinea piazza Cavour, «non aveva provocato» da parte del padre «alcuna reazione e ciò andava interpretato come un sostanziale consenso».


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