Politica

Decreto sicurezza, ecco cosa prevede

In sintesi il contenuto del ddl approvato da Senato

di Redazione

Stop ai processi fino al giugno 2002 per dare priorita’ a quelli per reati piu’ gravi; 3mila soldati nelle citta’ con compiti di vigilanza su obiettivi sensibili; una stretta sulle espulsioni per gli immigrati clandestini e aggravante della clandestinita’, ma anche piu’ poteri a sindaci e prefetti in materia di sicurezza e ordine pubblico. Queste alcune delle misure piu’ rilevanti contenute nel decreto legge approvato ieri dall’assemblea di palazzo Madama (166 voti favorevoli, 123 contrari ed un astenuto) e che ora passera’ al vaglio di Montecitorio. Ecco cosa prevede il provvedimento.

STOP A PROCESSI FINO AL GIUGNO 2002: Priorita’ ai procedimenti per delitti puniti con l’ergastolo o con una reclusione superiore a 10 anni, ai delitti di criminalita’ organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti e a quelli da celebrarsi con rito direttissimo e con giudizio immediato. Precedenza assoluta anche ai reati in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per favorire un iter piu’ veloce per questi processi, saranno sospesi per un anno quelli per fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell’udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado. Il corso della prescrizione rimane sospeso e riprende dal giorno in cui e’ cessata la sospensione. La sospensione non vale per i procedimenti sulle cosiddette ‘morti bianche’. Gli imputati che lo vorranno potranno comunque chiedere di essere giudicati.

UTILIZZO DEI MILITARI NELLE GRANDI CITTA’: Il ricorso a unita’ dell’esercito nelle grandi citta’ sara’ consentito ‘per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita”. Saranno 3 mila le unita’ che, per un periodo massimo di sei mesi (rinnovabile una volta) saranno a disposizione dei prefetti delle aree metropolitane o comunque densamente popolate per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche’ di perlustrazione e pattugliamento in concorso e congiuntamente alle forze di polizia. Saranno utilizzati preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse forze armate specificamente addestrati per i compiti da svolgere.

ERGASTOLO PER CHI UCCIDE PUBBLICO UFFICIALE: Per chi uccide un agente delle forze dell’ordine in servizio (poliziotti, carabinieri, finanzieri e altri agenti di pubblica sicurezza) la condanna sara’ dell’ergastolo. Viene cosi’ introdotta un’ulteriore fattispecie tra quelle per cui scatta il carcere a vita.

PIU’ REATI SENZA SOSPENSIONE CARCERE: Aumenta il numero dei reati per i quali non e’ concessa la sospensione della pena detentiva. Rimarra’ in carcere chi commette atti osceni, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, furto e tutti i delitti aggravati dalla clandestinita’, ma anche chi spaccia sostanze stupefacenti e psicotiche. Per chi e’ incensurato non scatteranno piu’ in maniera automatica le attenuanti generiche. Il giudice valutera’ caso per caso a seconda della gravita’ del reato.

PIU’ RITI DIRETTISSIMI,NO A PATTEGGIAMENTO IN APPELLO: Per accelerare i processi, il decreto prevede l’obbligo, e non piu’ la facolta’ per il pubblico ministero (a meno che cio’ non pregiudichi gravemente le indagini) di richiedere il rito direttissimo o il giudizio immediato per i reati per i quali sono previsti i riti speciali. Aumentano inoltre le fattispecie perseguibili con processo ordinario. Il pubblico ministero puo’ procedere con il rito direttissimo nei confronti dell’imputato quando l’arresto in flagranza e’ gia’ stato convalidato e quando lo stesso imputato abbia confessato o la prova della sua colpevolezza sia evidente. Il rito direttissimo diventera’ la regola in relazione a tutte le indagini che non richiedono attivita’ ulteriori da parte del pm. Anche per il giudizio immediato e’ stata introdotta la previsione della necessita’ come regola generale. Viene introdotto il divieto di patteggiamento in fase di appello: l’accordo tra le parti potra’ aversi solo in fase di udienza preliminare. La sospensione della pena non potra’ essere applicata per i reati in relazione ai quali ci sono esigenze di tutela della collettivita’.


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