Non profit

due o tre consigli per l’iscrizione 2008

Procedure più semplici ma nel contempo più efficaci. Per risparmiare tempo e denaro

di Redazione

Due dati di fatto. Primo: sono due anni che gli enti non profit si scontrano con una burocrazia obiettivamente in difficoltà con l’affaire 5 per mille. Secondo: tra poco, dovrebbe uscire il dpcm che regolerà gli aspetti pratici dell’edizione del 2008, e temiamo che vengano ripetuti gli errori di prospettiva commessi negli scorsi anni. Partendo da questi dati di fatto, suggeriamo alcune soluzioni utili a rendere l’iter (domanda, validazione, saldo) più snello e veloce mantenendo le caratteristiche di certezza e sicurezza richieste dalla natura dell’agevolazione. Se io promuovo una attività erogativa a favore di terzi, ho bisogno di chiamarli (l’autoiscrizione attraverso il canale telematico semplifica la raccolta dei dati), selezionarli (la norma mi dà indicazioni precise sugli ambiti soggettivi) e infine disporre l’erogazione.
Tutti i ritardi e gli intoppi ai quali assistiamo anche in questi ultimi giorni (v. Vita n. 2/2007), sono stati originati da un’impostazione “leggera” della domanda di iscrizione. Al candidato del 5 per mille 2008 sarà opportuno richiedere, oltre ai dati finora sollecitati (codice fiscale, rappresentante legale), anche i dati di registrazione o iscrizione in albi, registri, elenchi, considerato che proprio detta registrazione fa sorgere in capo all’ente il diritto di accedere al 5 per mille e che sono dagli enti stessi facilmente reperibili. Ad oggi, veniva invece richiesto solo di qualificarsi come onlus, associazione di promozione sociale o associazione riconosciuta.
Basterebbe andare un po’ più in profondità: separare le onlus di opzione (iscritte direttamente all’Anagrafe delle onlus) da quelle di diritto (volontariato, cooperative sociali e ong), chiedendo a queste ultime i dati di iscrizione (numero e decreto). Anche per le associazioni di promozione sociale è utile chiedere i dati di iscrizione ai registri nazionali, regionali o provinciali, così come non dovrebbe essere complesso ottenere dalle associazioni riconosciute il numero di iscrizione al registro omonimo (regionale o prefettizio) e/o la data del provvedimento di iscrizione.
Altro semplice ma essenziale dato è il codice Iban, internazionalmente adottato, per l’eventuale accredito delle somme destinate dai contribuenti; peraltro, proprio in merito alle difficoltà operative oggi incontrate dai ministeri a saldare il primo 5 per mille, si potrebbe chiedere – nella domanda di iscrizione di quest’anno – se l’ente intende incassare nello stesso conto corrente le somme eventualmente maturate nelle passate edizioni.
Infine, l’amministrazione dovrebbe evitare di chiedere, come per il passato, due iscrizioni, una telematica e poi la conferma per raccomandata; questa modalità ha recato costi rilevanti per l’amministrazione stessa e comportato la cancellazione di numerosi enti. Rimaniamo convinti che l’applicazione dell’articolo 18, c 2 della legge 241/90 renda inutile l’invio successivo dell’autocertificazione che può invece essere sottoscritta nel momento di iscrizione telematica e consegnata all’operatore abilitato che – sotto sua responsabilità – la invia alla Dre.
Pochi dati, ma essenziali, potrebbero così rendere l’iter finalmente snello e accessibile, senza sacrificare nulla in termini di certezza.

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