Non profit

L’Istituto Cortivo segnala: risoluzione (negativa…) sulle agevolazioni auto per disabili

Niente agevolazioni per il veicolo non intestato al disabile, ma al genitore (madre) fiscalmente a carico del coniuge (padre), anche se sono in comunione di beni

di Associazione Istituto Cortivo

La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell?Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2007, concernente le agevolazioni ai disabili nel settore auto, rispondendo a un quesito teso a conoscere se sia possibile concedere le agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, di cui all’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente a un veicolo acquistato dalla madre di una persona disabile. I genitori del soggetto disabile si trovano in regime di comunione dei beni e il veicolo è stato intestato alla moglie che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico del marito. La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente prevede che, previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori, possano essere riconosciute, nel caso in questione, le agevolazioni previste per l’acquisto di autovetture necessarie per la locomozione di persone disabili. Ciò nella considerazione che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il veicolo, seppure acquistato da un solo genitore, può essere cointestato a entrambi. Parere dell’agenzia delle entrate L’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riconosce ai portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari per la loro locomozione: 1. ai fini dell’Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni, e con riferimento ad un solo veicolo; 2. ai fini dell’Iva, l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all’acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti; 3. l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Il medesimo art. 8 della legge n. 449 del 1997 precisa, altresì, che le agevolazioni fiscali previste si applicano solo ai veicoli acquistati dalle persone di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico. L’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha, inoltre, esteso le predette agevolazioni, prima precluse ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti, anche a questa categoria di disabili ribadendo che i veicoli agevolati devono essere ceduti o ai soggetti non vedenti o ai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico. Infine, l’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso le medesime agevolazioni alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall’adattamento del veicolo, operando un semplice richiamo all’art. 8 della legge n. 449 del 1997. Pertanto, anche per tali categorie di disabili, il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico. Ciò premesso, relativamente al caso in questione, il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta, in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito. Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al LLA persona di cui il disabile sia a carico. Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. In proposito si fa presente che, poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l’interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi. Vd. anche: Elda Papandrea, Auto per disabili. Il beneficio non esce dai binari della norma, in Fisco Oggi del 19 gennaio 2007.


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