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Via l’ici per i privati, e il non profit che fa?

Esenzione. Confermata da una recente sentenza della Cassazione

di Redazione

Abbiamo accolto con favore personale l?abolizione dell?Ici sulla prima casa, anche se ci stiamo chiedendo con quali altri tributi verrà rimpiazzato questo ?regalo? (e non approfondiamo). Sappiamo che gli enti non profit sono già esenti, e noi non abbiamo infatti mai pagato per la piccola sede al piano terreno del condominio dove abita un nostro socio. Il problema è che per varie vicende presto ci trasferiremo operativamente altrove, pur mantenendo il possesso della attuale sede. Dovremo cominciare a pagare?

Il governo ha abolito l?Ici sulla prima casa per le persone fisiche, e questo si sa perché sul tema hanno fatto un sacco di pubblicità (con codazzo di polemiche). Quanto agli enti non profit, la decisione non tocca nessuno perché in tema di Ici gli enti non profit sono esenti.

Ora però la Cassazione è intervenuta per chiarire alcuni aspetti dell?esenzione (normata dall?art. 7, comma 1, lett. i del dlgs n. 504/92), che secondo la Corte spetta anche nel caso in cui la relazione tra l?immobile e l?ente sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto non profit ha diritto all?esenzione prevista anche se l?immobile non è stato effettivamente utilizzato, purché rimanga nella sfera della sua disponibilità. La sentenza che se ne è occupata è la n. 9948/2008.

Partiamo dall?inizio. La legge 504/92 esenta dal pagamento del tributo gli immobili utilizzati dagli enti senza fini di lucro, «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive ed attività dirette all?esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all?educazione cristiana, così come stabilito dalla lettera a) dell?art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Premesso questo, l?esenzione Ici si verifica a patto che sussistano due condizioni: la prima è quella che l?immobile sia posseduto e utilizzato da parte dell?ente non commerciale; la seconda fa riferimento alla ?destinazione? dello stesso, e prevede cioè che si svolgano attività di natura non commerciale al suo interno. Per la Cassazione queste due condizioni devono coesistere. In più, il collegio, tenuto conto che le espressioni utilizzate dal legislatore (utilizzato e destinato) potrebbero avere significati equivalenti, ha rilevato che, nel sistema normativo impiantato dall?articolo 7 del dlgs n. 504/92, la ?destinazione? dell?immobile è la ragione fondamentale assunta dal legislatore a giustificazione dell?esenzione.

Come avviene per l?esenzione degli immobili dello Stato (Comuni, Province, etc), il collegio rileva che il nocciolo della questione è dato dal ricondurre l?immobile esentato nella sfera di disponibilità di determinati soggetti. In particolare, il legislatore sembra considerare ?meritevole? ai fini dell?esenzione, non l?esercizio delle attività svolte, ma solo se svolte da soggetti non profit. Scegliendo infatti la locuzione «utilizzo» (dell?immobile), invece che «possesso», per indicare la relazione tra l?immobile e la sfera di disponibilità del soggetto non profit, il legislatore sembra dare un concetto più ampio di tale sfera, «in modo da considerarvi incluse anche situazioni che non si risolvano nel possesso dell?immobile, quanto anche alla detenzione». In conclusione, il termine «utilizzo» della norma non fa riferimento all?effettività, ma indica solo la natura del rapporto tra l?immobile e il soggetto non profit.

Nonostante i tanti interventi, la controversia su Ici e non profit non sembra essere giunta alla fine. La Commissione europea nell?agosto 2007 ha, infatti, richiesto chiarimenti all?Italia in merito alle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato agli enti non profit con particolare attenzione all?esenzione dall?Ici per gli immobili da essi posseduti. In questa richiesta molti hanno intravisto una fine del ?privilegio? dell?esenzione per gli enti non profit. Quando al fatto che si tratti effettivamente di un privilegio, anche alla luce dell?abolizione per i cittadini decisa dal governo, è davvero tutto da discutere.
Il punto

  • L?esenzione ici Per gli enti non profit è prevista dall?art. 7 del dlgs n. 504/92 e spetta anche nel caso in cui la relazione tra l?immobile e l?ente sia di detenzione e non di possesso. Quindi si ha diritto all?esenzione anche se l?immobile non è stato utilizzato, purché rimanga nella disponibilità dell?ente.

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