Economia

In vigore il testo unico sul terzo settore

Lombardia. La nuova normativa riepilogativa per il non profit (di Nataniele Gennari).

di Redazione

Ho avuto bisogno recentemente di consultare una norma relativa alla disciplina regionale lombarda sulle cooperative sociali, e ho scoperto così che la legge regionale di riferimento è stata abrogata e sostituita da un Testo unico sul terzo settore. Volevo capire se questo Testo unico ha apportato novità alla normativa e se sì quali sono. Vi chiedo anche: d?ora in poi dovremo riferirci sempre a questa nuova legge, anche per regolare i nostri rapporti con la pubblica amministrazione?

lettera firmata

Un nuovo costume sta trovando spazio in Lombardia dopo l?approvazione della legge regionale n. 7/2006 : l?emanazione di testi unici per il riordino in via legislativa di intere materie. Sono stati ben quattro i provvedimenti di questo tipo approvati in due anni, l?ultimo dei quali elaborato ad hoc per il cosiddetto terzo settore. Si tratta della legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 rubricata come Testo unico delle leggi regionali in materia di Volontariato, Cooperazione sociale, Associazionismo e Società di mutuo soccorso. Per essere chiari ricordiamo che l?espressione ?testo unico? fa riferimento a quegli interventi del legislatore finalizzati a raccogliere e coordinare tutte le disposizioni di legge relative a un determinato settore (es. immigrazione, ambiente ecc.). L?approvazione di un Testo unico costituisce, quindi, un importante lavoro di semplificazione da accogliere certamente con favore, dal momento che consente di selezionare le norme favorendone il corretto utilizzo da parte dei soggetti destinatari.Vediamo allora esaminare più da vicino i contenuti del provvedimento appena approvato in Lombardia. Nel nuovo Testo unico, composto da 44 articoli, è stato convogliato l?insieme delle disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore. Le principali normative in esso riunite sono quelle riguardanti: a) organizzazioni di volontariato; b) associazioni; c) cooperative sociali; d) società di mutuo soccorso; e) associazioni familiari.In pratica, le cinque leggi regionali relative alle suddette tipologie di enti sono state riportate in un unico documento per facilitare il lavoro di coloro che, operando abitualmente nel mondo del terzo settore, a vario titolo sono chiamati a confrontarsi con l?interpretazione e l?applicazione – spesso non pacifica – di queste disposizioni. Il contenuto delle leggi regionali così accorpate è rimasto invariato e, come prima, continua a definire le caratteristiche (finalità, attività, requisiti, procedure ecc.) che di ciascuno degli enti in questione deve fare proprie per diventare e rimanere tale. Il Testo unico, infatti, abroga espressamente le precedenti leggi regionali (o parti di esse) senza introdurre alcuna novità e limitandosi a produrre un effetto che potremo definire ?di mera compilazione?, ma che rimane comunque rilevante dal momento che in Lombardia riguarda, se ci riferiamo alle sole organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, oltre 4mila enti.Peraltro, proprio entrando nel merito della normativa sul volontariato, si registrano delle minime differenze tra il Testo unico e la legge 22/93, ma si tratta di variazioni che in realtà non comportano nessuna modifica sostanziale, e che vanno semplicemente ad adeguare l?utilizzo di alcune espressioni (per esempio, il Testo unico all?art. 3, primo comma, invece di «aree di intervento» usa il termine «attività») limitandosi a rendere più intelligibile il testo della precedente legge o a specificarlo ulteriormente, come nel caso della richiesta di prevedere, nell?eventuale convenzione stipulata con enti pubblici, le modalità di risoluzione del rapporto. Sembra invece che gli estensori della norma siano incorsi in una ripetizione laddove hanno inserito per due volte la previsione della cancellazione dal registro in seguito al venir meno dei requisiti per l?iscrizione o alla cessazione delle attività di volontariato.

avv. Nataniele Gennari


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