Welfare
Avvocato dei minori, come farlo diventare realt
Giustizia. I magistrati della famiglia suggeriscono alcune prassi.
di Chiara Sirna
L?avvocato del minore in alcuni procedimenti è obbligatorio da otto mesi, ma non ha ancora fatto la sua comparsa in molti tribunali italiani. Motivo? Mancano indicazioni ministeriali sull?applicazione di questa nuova figura. L?Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia ha provato a stilare delle linee guida.
E’ entrato in vigore a luglio, a sorpresa, dopo sei anni di proroghe. Invece di essere accolto con un grido di giubilo dagli addetti ai lavori, però, l?avvocato dei minori ha scatenato non pochi malumori. Non perché sia malvisto dai magistrati minorili, che anzi attendevano da sei anni l?applicazione della parte processuale della 149/2001, che prevede appunto una difesa per il minore nei procedimenti di adottabilità e potestà, ma semplicemente perché dal ministero della Giustizia non sono arrivate indicazioni su come applicare in maniera uniforme, in tutti i tribunali, questa nuova figura. Risultato: ognuno fa da sé.
Ecco allora che a Bari è stato istituito un elenco informale da cui i magistrati attingono per la nomina, con avvocati che si sono dichiarati esperti in diritto familiare. L?albo arriverà dopo, inseguito a un corso di formazione. Torino nomina un difensore d?ufficio nei procedimenti penali, mentre in quelli civili (quindi anche adottabilità e potestà) è il tutore del minore a decidere se farlo assistere da un avvocato. Potenza istituisce un curatore anche nelle cause civili, comprese quelle di potestà, per le quali invece la legge non lo impone. Insomma, il panorama è molto differenziato.
L?Aimmf – Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia ha provato a mettere un po? d?ordine, suggerendo alcune prassi condivisibili. «Non sono proposte vincolanti», spiega Giulia De Marco, ex presidente del Tribunale dei minorenni di Torino, oggi nel direttivo Aimmf, «ma partono dalla necessità di dare regole comuni in mancanza di direttive». I ripetuti appelli di chiarimento rivolti all?ex Guardasigilli, Clemente Mastella, sono caduti nel vuoto. Sul piatto rimangono alcune questioni: non si sa chi si debba accollare le spese per la difesa del minore, in che termini questa difesa vada eseguita e con quali procedure si debba assicurare la nomina.
«Con la legge del 2001», spiega Pasquale Andria, membro di Aimmf e presidente del Tribunale dei minorenni di Potenza, «il minore ha diritto di essere giudicato da un giudice terzo e tutte le parti devono essere esaminate in un regime di contraddittorio, con le relative difese». Il legislatore però non ha definito né la copertura finanziaria, né tanto meno ha elaborato una normativa di attuazione. «Noi suggeriamo», prosegue Andria, «la nomina di un curatore speciale esperto le cui spese siano a carico dello Stato come gratuito patrocinio, e la creazione di un albo ad hoc da parte degli ordini forensi, in seguito a corsi di formazione». Infine, rapporti diretti tra Procure e servizi sociali, attualmente garantiti dai giudici minorili. Che invece devono restare parte terza nel procedimento.
Per saperne di più:
<a href=”http://www.minoriefamiglia.it” target=”_blank”>Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia</a>
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