Sostenibilità

La direttiva Mifid. E l’Europa abbassa le difese

Le nuove regole, in nome della concorrenza, hanno di fatto attenuato il livello di protezione dei risparmiatori. Così, se oggi si verificasse un nuovo caso Parmalat...

di Redazione

Dal 1° novembre 2007 è entrata in vigore la nuova disciplina dei mercati e degli intermediari finanziari che ha recepito la direttiva Mifid. Le nuove regole oggi disciplinano i doveri di comportamento degli intermediari in maniera molto diversa dal passato. I casi Cirio, Argentina, Parmalat, My Wat-For You hanno messo bene in luce che in Italia, prima dell?avvento di Mifid, vigeva un sistema di protezione dell?investitore che, pur non rappresentando una forma di assicurazione per gli investimenti sfortunati, consentiva a coloro che hanno investito inconsapevolmente di ottenere il risarcimento della perdita subita. In ogni operazione di investimento l?asimmetria informativa che connota il rapporto tra la banca e il piccolo risparmiatore impone infatti all?intermediario di agire con diligenza e correttezza affinché il cliente sia sempre adeguatamente informato.L?intermediario, prima di prestare il servizio, deve acquisire informazioni sull?esperienza, sulla propensione al rischio e sugli obiettivi del cliente; per ogni operazione deve informarlo del rischio del singolo prodotto negoziato e deve segnalare per iscritto l?esistenza di un conflitto di interessi o la non adeguatezza delle operazioni.

Passo indietro europeo
La nuova disciplina dei servizi di investimento si fonda oggi su principi e presupposti differenti. L?obiettivo della direttiva è infatti quello di incrementare la concorrenza nella prestazione dei servizi tra diversi Stati. Per raggiungere tale risultato si è manifestata la necessità di adottare norme precise e dettagliate comuni a tutti gli Stati, tanto che le regole applicabili oggi in Italia sono pressoché identiche a quelle in vigore in tutta Europa. Per realizzare tale obiettivo alcuni Stati hanno dovuto incrementare le tutele a vantaggio dei risparmiatori, altri, come l?Italia, hanno visto un sistema che comporta una diminuzione del livello di protezione in precedenza riconosciuto.Il principio basilare che sta dietro alle nuove norme è molto semplice: l?intermediario non deve sostenere costi ed oneri eccessivi quando presta un servizio non discrezionale, e quindi poco remunerativo. Mentre per i servizi di consulenza e di gestione di patrimoni la banca deve ancora valutare se la singola operazione è adatta per il cliente, per il servizio di mera esecuzione degli ordini (ovvero la modalità con la quale sono state concluse quasi tutte le operazioni di investimento negli sfortunati bond Cirio, Argentina, ecc.) non è più richiesta una valutazione di adeguatezza delle operazioni; non è più quindi censurabile il comportamento della banca che non sconsiglia l?investimento in prodotti inadeguati perché eccessivamente rischiosi. Il risparmiatore, per poter usufruire delle regole più severe a sua garanzia, deve dimostrare che la banca ha assunto un ruolo attivo nella negoziazione consigliando o raccomandando una data operazione e svolgendo, così, il servizio di consulenza. Ma la prova dell?attività consulenziale dell?intermediario è particolarmente ardua e spesso quasi impossibile. Non solo perché in molti casi unico testimone è il funzionario che esegue l?ordine, ma anche perché può risultare incerto e difficile ricostruire a distanza di anni il contenuto di un colloquio privato con il cliente.Se di regola l?Europa è sempre stata l?ancora di salvezza dell?Italia che si è vista costretta ad adeguare la propria legislazione per consentire un livello di protezione sempre più intenso ai consumatori, nella prestazione dei servizi di investimento la direttiva Mifid ha segnato un decisivo e sciagurato passo all?indietro, tanto che con le nuove regole sarebbero ben pochi gli investitori che potrebbero ottenere un risarcimento in nuovi casi simili a quelli dell?Argentina e della Cirio.


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