Cultura

«Liveas, un vuoto normativo da colmare»

INTERVISTA a Giulia Napolitano

di Redazione

Giulia Napolitano, lei è la ricercatrice dell?Osservatorio sul regionalismo che ha curato lo studio sulla legislazione sociale: laa 328, nonostante la riforma costituzionale del 2001 che ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di politiche sociali, continua ad essere un punto di riferimento per i legislatori regionali?

Sì. La riforma del Titolo V in realtà conferma l?impianto ispiratore delle legge 328/2000, e molti dei principi fondamentali in essa contenut sono stati confermati dalle nuove norme costituzionali. Nella realizzazione delle politiche sociali il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale trova infatti piena attuazione. Le disposizioni sul terzo settore rappresentano più del 25% delle leggi emanate dalle Regioni in materia sociale dal 2000 al 2007. La legge 328 aveva inoltre rappresentato il superamento di una politica settoriale, fatta di leggi dedicate alle singole categorie, avviando una politica di universalismo dei beneficiari e selettività delle prestazioni, ripresa poi da molte leggi regionali che alla legge nazionale spesso si richiamano e che dal 2001 al 2007 sono arrivate a 11.

Un nodo ancora irrisolto in materia di politiche sociali è quello dei livelli essenziali. Si tratta di una questione importante? E quale legame ha con la spesa sociale?

I livelli essenziali sono l?unica competenza esclusiva rimasta allo Stato nel settore dell?assistenza sociale quale garanzia di uniformità all?interno di un sistema federale che vede le singole Regioni organizzarsi individualmente i sistemi di assistenza. Tuttavia, data la complessità di definire in questo settore i livelli essenziali di assistenza sociale, permane il vuoto normativo intorno alla loro definizione. Il completamento della riforma del sistema del federalismo fiscale dovrebbe avere importanti riflessi anche sul sistema dell?assistenza. Questo dovrebbe essere finanziato tenendo conto del fatto che, se tra le funzioni che sono di competenza delle Regioni e degli enti locali vi sono le prestazioni e gli interventi compresi nei livelli essenziali di assistenza, il legislatore nazionale dovrà attribuire alla finanza regionale e locale risorse sufficienti a soddisfare tale obbligo.

Nelle conclusioni della ricerca lei afferma che il rapporto Stato-Regioni-Comuni è «potenzialmente problematico». Perché?
Perché il venir meno di un?unica regia a livello nazionale può generare il rischio, nelle Regioni con una minore tradizione nelle politiche sociali, di situazioni di difficoltà qualora vi siano dei governi locali politicamente non omogenei rispetto alla Regione.

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